Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Responsabilità contrattuale del Ministero della salute
Sussiste la responsabilità contrattuale del Ministero della Salute, per il suo comportamento omissivo per colposa inosservanza dei suoi doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia sanitario ed in particolare nella produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e dei suoi emoderivati, in relazione al virus dell’HCV contratto dal paziente a seguito delle trasfusioni di sangue cui sia stato sottoposto.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità del Ministero della Salute occorre in primo luogo accertare il
nesso causale tra le trasfusioni di sangue ed il contagio dal virus dell’HCV e poi, sulla scorta di esso, occorre verificare l’adozione da parte del Ministero, delle dovute precauzioni atte ad evitare il contagio ed in particolare l’assolvimento dell’obbligo di sottoporre i donatori di sangue al test di rilevazione indiretta della determinazione della transaminasi. Trib. Bologna Sez. III, 18/07/2012.