Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus,almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 05/04/2012). Cass. civ. Sez. III, 19/02/2016, n. 3261 (rv. 638929)
In materia di responsabilità del Ministero della salute e delle strutture sanitarie per i danni conseguenti a contagio infettivo da HBV (epatite B), HCV (epatite C) e HIV (AIDS), contratto per effetto di trasfusioni e/o somministrazioni di sangue ed emoderivati, la responsabilità del Ministero della salute per detti danni, dovuti all’omessa vigilanza esercitata dall’Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, ha natura aquiliana, essendo essa responsabilità inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. In tale ottica, va esclusa una responsabilità contrattuale del Ministero, attesa la piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, delle strutture che erogano i servizi sanitari. Trib. Roma Sez. II, 05/06/2014
In materia di danno da emotrasfusione l’unico legittimato passivo a titolo di responsabilità extracontrattuale eÌ€ il Ministero della Salute, mentre in capo al medico responsabile del trattamento ed alla struttura ospedaliera, sia essa pubblica, privata o convenzionata, residua una responsabilità esclusivamente di tipo contrattuale, rispettivamente in forza del c.d. “contatto sociale qualificato” e del modello contrattuale atipico definito di “spedalità “. Cass. civ. Sez. III, 01/12/2009, n. 25277 in Danno e Resp., 2010, 11, 1061 nota di GIANTI