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Responsabilità  – Epoca delle conoscenze scientifiche

Giurisprudenza massimata – Sangue infetto

Responsabilità ““ Epoca delle conoscenze scientifiche

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell’anno 1978, in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già  consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del Ministero per i danni provocati dal contagio dell’epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell’anno 1974). (Rigetta, App. Venezia, 16/11/2012). Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 04/02/2016, n. 2232 (rv. 638719)

La responsabilità del Ministero della salute per contagio da trasfusioni di sangue infetto, postula – oltre al riscontro dell’omissione dell’attività di controllo, di direttiva e di vigilanza, nonchè dell’esistenza della patologia e dell’assenza di altri fattori causali alternativi – l’accertamento, avuto riguardo all’epoca di produzione del preparato, della conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, sì da far ritenere, secondo un giudizio ipotetico, che l’azione omessa avrebbe potuto impedire l’evento perchè obbiettivamente prevedibile che ne sarebbe potuta derivare come conseguenza la lesione. La prova di tale conoscenza deve ritenersi raggiunta a partire dal 1978, con il riconoscimento del virus dell’epatite “B” da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre che non emerga altra data antecedente con lo stesso livello di oggettività. Cass. Civ. Sez. III, 16/10/2015, n. 20934 in Danno e Resp., 2016, 1, 99

In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica, sicché già  a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell’epatite B – la cui individuazione spetta esclusivamente al giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto ““ è configurabile la responsabilità del Ministero della salute, sia pure con il limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute per i danni provocati dal contagio dell’epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto eseguite nell’anno 1983). (Cassa con rinvio, App. Palermo, 13/10/2010). Cass. civ. Sez. III, 16/10/2015, n. 20933 (rv. 637536)

La responsabilità del Ministero della salute per contagio da trasfusioni di sangue infetto, postula – oltre al riscontro dell’omissione dell’attività di controllo, di direttiva e di vigilanza, nonchè dell’esistenza della patologia e dell’assenza di altri fattori causali alternativi – l’accertamento, avuto riguardo all’epoca di produzione del preparato, della conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, sì da far ritenere, secondo un giudizio ipotetico, che l’azione omessa avrebbe potuto impedire l’evento perchè obbiettivamente prevedibile che ne sarebbe potuta derivare come conseguenza la lesione. La prova di tale conoscenza deve ritenersi raggiunta a partire dal 1978, con il riconoscimento del virus dell’epatite “B” da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre che non emerga altra data antecedente con lo stesso livello di oggettività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in carenza di accertamenti diversi dal suddetto riconoscimento in sede internazionale del virus dell’epatite B, aveva sancito la responsabilità del Ministero ricorrente per danni provocati dal contagio da epatite “C” insorta in occasione di trasfusioni eseguite tra il 1970 ed il 1974). (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 14/10/2013). Cass. civ. Sez. III, 20/05/2015, n. 10291 (rv. 636454)

In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HVB (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato), in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già  a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B sussiste la responsabilità del Ministero della Salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo. App. Firenze Sez. II, 12/03/2015

In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emoderivati con sangue infetto, non ricorrono tre eventi lesivi, bensì uno solo, ovvero la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già  a partire dalla data di avvenuto riscontro dell’epatite B (la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto), sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure con il limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forma di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo. Cass. civ. Sez. III, 22/01/2015, n. 1136 in Danno e Resp., 2015, 4, 383 nota di BARBATO

La responsabilità Ministero della Salute ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza nelle trasfusioni di sangue infetto e, dunque, in quanto causa efficiente del contagio, può configurarsi a decorrere dai primi anni Settanta, in quanto già  prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell’epoca, che l’emotrasfusione proveniente da soggetto non controllato potesse veicolare l’epatite e che tale evento era evitabile con l’esclusione dal circuito emotrafusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica. Trib. Bari Sez. III, 13/03/2014

A partire dalla data di conoscenza dell’epatite B sussiste la responsabilità della struttura ospedaliera per trasfusioni con sangue infetto anche per il contagio degli altri virus (H.i.v. e H.c.v.), che non costituiscono eventi diversi e autonomi, ma solo forme di manifestazione patogena dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto. Cass. civ. Sez. lavoro, 27/04/2012, n. 6562 in Ragiusan, 2013, 345-346-347, 233.

Nell’ipotesi di infezioni dai virus HBV, HIV ed HCV non sussistono tre eventi lesivi, ovvero tre serie causali autonome ed indipendenti, bensi un unico evento lesivo, da rinvenirsi nella lesione della integrità fisica, per cui unico eÌ€ il nesso causale, cioeÌ€ trasfusione (ovvero contratto) con il sangue infetto-contagio infettivo-lesione dell’integrità. Ciò rilevato, ne deriva che già  a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B deve ritenersi sussistente la responsabilità del Ministero della Sanità anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, bensì unicamente forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto. Cass. civ. Sez. lavoro, 27/04/2012, n. 6562 in Danno e Resp., 2013, 3, 261 nota di BARBARISI.

In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioeÌ€ la lesione dell’integrità fisica in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già  a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell’epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all’anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della salute, che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute per i danni provocati dal contagio dell’epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto eseguite nell’anno 1973). (Cassa con rinvio, App. Roma, 15/12/2008). Cass. civ. Sez. III, 29/08/2011, n. 17685.

Non può escludersi la mancanza di diligenza da parte del personale sanitario che ha dato luogo a trasfusioni di sangue infetto, indipendentemente dalla specifica conoscenza (sulla base dei dati scientifici dell’epoca) del virus H.c.v., ben potendo rilevare comunque, sulla base di piu datati parametri scientifici, la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione. Cass. civ. Sez. III, 14/07/2011, n. 15453 in Ragiusan, 2011, 329-330, 185.

Sussiste la responsabilità del Ministero della salute per il contagio da HBV, HCV e HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, già  a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B, in quanto anche il contagio degli altri due virus non eÌ€ evento autonomo e diverso, ma forma di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge. (Cass. civ., sez. un., 11/1/2008, n. 581, in Ragiusan, 2008, 289-290, 215).

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