Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Responsabilità extracontrattuale del Ministero della salute
La responsabilità del Ministero della Salute, in ipotesi di contagio di epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè, nell’inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico, e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. Trib. Palermo Sez. III, 15/07/2015
La responsabilità del Ministero della salute rispetto ai danni da emotrasfusione per infezioni da virus HBV, HIV e HCV è di natura extracontrattuale e soggiace al termine prescrizionale di cinque anni che decorre dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno. Trib. Cagliari Sez. II, 17/04/2015
In merito all’affermazione della responsabilità del Ministero della Salute, per i danni derivanti dal contagio dell’epatite HCV, a seguito delle trasfusioni di sangue, non trova applicazione il reato di epidemia colposa che richiede, ai fini della configurabilità , la volontaria diffusione di germi patogeni, sia pure per negligenza, imprudenza o imperizia, con conseguente incontrollabilità dell’eventuale patologia in un dato territorio e su un numero indeterminato di soggetti, situazione che non può conciliarsi con l’addebito di responsabilità a carico del Ministero, prospettato in termini di omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati. App. Lecce Sez. I, 19/03/2015
L’azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per trasfusione del sangue infetto ha natura extracontrattuale ed è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947, comma 1, c.c. Trib. Firenze Sez. II, 26/01/2015
Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati sicché risponde, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati. (Rigetta, App. Roma, 08/02/2010). Cass. civ. Sez. III, 12/12/2014, n. 26152 (rv. 633717)
La responsabilità del Ministero della Salute, per i danni conseguenti al contagio dell’epatite C, a causa dell’omessa e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e sorveglianza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati, è inquadrabile nella fattispecie generale di cui all’art. 2043 c.c. Nei confronti del Ministero, infatti, opera il principio generale del neminem laedere, consistendo, la colpa dell’Amministrazione, nei ritardi nella regolamentazione normativa, nell’intempestività e nell’inadeguatezza delle misure precauzionali adottate, nonchè nell’omessa vigilanza sull’applicazione delle stesse. Trib. Bari Sez. III, 24/11/2014
In merito al contagio da epatite B si ammette la responsabilità del Ministero della Salute per i danni cagionati ai pazienti per omessa e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento nonchè sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati. Detta responsabilità , che si inquadra nella fattispecie generale del 2043 c.c., rinviene il suo titolo nelle funzioni che in materia sono attribuite dall’ordinamento al Ministero. La condotta omissiva del Ministero è di tipo omissivo, consistendo nel ritardo della regolamentazione normativa, nell’intempestività e nell’inadeguatezza delle misure tecniche adottate, nonchè nell’omessa vigilanza sull’applicazione delle stesse misure, nell’omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sull’approvviggionamento e sulla distribuzione. Trib. Bari Sez. III, 21/07/2014
La responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per l’omessa vigilanza esercitata dall’Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, eÌ€ inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. Trib. Bologna Sez. III, 16/04/2013.
Sussiste la responsabilità del Ministero della Salute in ordine ai danni subiti dal paziente a causa di un’epatite cronica HCV, contratta a seguito delle trasfusioni di sangue eseguite presso il presidio ospedaliero. La responsabilità del Ministero si fonda sull’omessa ed insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e sorveglianza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati. Detta responsabilità si inquadra nella fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. trovando il suo fondamento nelle funzioni attribuite in materia al Ministero convenuto. Trib. Bari Sez. III, 24/06/2011
Sussiste un comportamento omissivo colposo, già anteriormente alla legge n. 107/1990 (avente ad oggetto la disciplina delle attività trasfusionali) in ordine al dovere istituzionale (in forza di varie fonti normative) di direzione, autorizzazione e sorveglianza sul sangue importato, al fine dell’accertamento che il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni (e in quello della produzione di emoderivati) fosse infetto. Cass. civ. Sez. III, 14/07/2011, n. 15453 in Danno e Resp., 2011, 10, 997.
Relativamente ai danni subiti per la contrazione del virus HCV, a seguito delle trasfusioni di emoderivati, ne risponde il Ministero della Salute in virtu del generale obbligo di vigilanza sull’attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue posto in capo allo stesso. Quest’ultimo, difatti, eÌ€ l’organo deputato al funzionamento ed al coordinamento dei servizi correlati alle trasfusioni, considerate pericolose per la salute pubblica; la violazione delle norme poste a garanzia della collettività configura una responsabilità per colpa con il conseguente diritto dei pazienti che abbiano contratto il virus, al risarcimento dei danni provocati. Trib. Perugia, 24/03/2011.
La responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da Hiv e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per l’omessa vigilanza esercitata dall’Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati eÌ€ inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. Trib. Ancona Sez. II, 27/01/2010.
Il Ministero della salute deve ritenersi responsabile per l’emissione tardiva e inadeguata dei provvedimenti necessari a controllare la sicurezza degli emoderivati, dai quali sia derivata un’infezione da virus AIDS durante un’operazione chirurgica (evento del 1984). (Trib. Roma, 26/9/2003, Massima redazionale, 2005).
In materia sanitaria ed in particolare nella produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati eÌ€ ipotizzabile una responsabilità extracontrattuale del Ministero della salute (già Ministero della sanità ) per colposa inosservanza dei doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza previsti dal legislatore in capo al Ministero medesimo. Seppur nel campo della sua discrezionalità , infatti, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti non soltanto della legge, ma anche della norma primaria del neminem laedere. (Trib. Bologna, sez. III, 19/6/2003, in Sito www.giuraemilia.it, 2003).