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Responsabilità  sanitaria – Natura

Giurisprudenza massimata – Sangue infetto

Responsabilità sanitaria ““ Natura

Relativamente all’azione risarcitoria esperita nei confronti della Gestione Liquidatoria, quale titolare della struttura sanitaria presso cui sia stata svolta la pratica trasfusionale, per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’infezione da epatite cronica HCV, per un esatto inquadramento giuridico della fattispecie, la responsabilità della struttura sanitaria va collocata nell’ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto soggetto alle regole ordinarie sull’inadempimento fissate di cui all’art. 1218 c.c. In forza del contratto di spedalità, la struttura eÌ€ tenuta a fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Trib. Ancona Sez. II, 18/01/2010.

La responsabilità della struttura sanitaria, come quella del medico da essa dipendente, hanno natura contrattuale: la prima perche l’obbligazione inadempiuta trae origine da un contratto innominato di assistenza sanitaria o di spedalità, la seconda perche si fonda sul contatto sociale tra il medico e il paziente ricoverato. (Cass. civ., sez. un., 11/1/2008, n. 577, in Giur. it., 2008, 7, 1653, Ciatti).

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