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Risarcimento da trasfusione coatta – Art 54 c.p. – Dovere di intervento sanitario

Risarcimento da trasfusione coatta
ART. 54 C.P. – DOVERE DI INTERVENTO SANITARIO – CONSENSO – DISSENSO – SCELTA TERAPEUTICA

Sullo stato di necessità ex art. 54 c.p. e sul “dovere di intervento”. Sul consenso ““ dissenso informato e sul diritto di scelta terapeutica.

L’invocato stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. ha una valenza esclusivamente vicaria e legittimato solo in assenza di un consenso espresso da persona capace di esprimerlo volontariamente (tale limite operativo deriva dall’art. 32, comma 2, Cost. poiché, diversamente, stando all’interpretazione di controparte, se ne dovrebbe censurare la legittimità costituzionale nella parte in cui, in contrasto con il comma 2, art. 32 Cost., soverchia la volontà del cittadino di autodeterminarsi).

Invero “”¦nel nostro ordinamento giuridico non è rinvenibile alcun obbligo giuridico per il medico di intervenire prescindendo dalla volontà del paziente. Infatti lo stato di necessità, quale causa oggettiva di elisione del reato, non impone alcun obbligo di intervento ma si limita ad eludere rilevanza penale della condotta del medico che intervenga a favore della sopravvivenza del malato, anche senza aver acquisito il consenso di quest’ultimo. Se ciò è vero nel caso di assenza di consenso, a maggior ragione non esiste alcun obbligo giuridico per il medico di intervenire se il paziente stesso abbia addirittura espresso il proprio dissenso informato”¦” (Trib. Pen. Roma – GUP, 17.10.07 n. 2049).

Quanto sopra perchè “”¦il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita”¦ Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del “rispetto della persona umana” in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive. Ed è altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza. Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il [presunto] sacrificio del bene della vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l’individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva.”¦Tali limiti sono connaturati al fatto che la salute è un diritto personalissimo e che”¦la libertà di rifiutare le cure “¦”. (Cass. 16.10.07, n. 21748).

Non v’è infatti dubbio che in una società ispirata al rispetto ed alla tutela della persona umana, portatrice di un patrimonio culturale e spirituale prezioso per l’intera collettività, non possa non darsi assoluta prevalenza al valore sociale dell’individuo.


Proprio in tema di rifiuto, la Suprema Corte (ritenendo correttamente che devono essere posti al centro della tutela giuridica della persona i suoi diritti fondamentali, tra cui anche quello promanante dall’art. 32, comma 2, Cost.) ha ritenuto che la volontà dell’individuo “”¦svolge un ruolo decisivo soltanto quando sia eventualmente espressa in forma negativa”¦” e, in questo caso, “”¦in presenza di una determinazione autentica e genuina [il medico] non può che fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte “¦” (Cass. 29.5.02 n. 3122).

Per questo i medici convenuti non possono invocare in loro favore il “dovere di intervento”, diversamente sanzionabile, poiché “”¦il medico che abbia adempiuto il suo obbligo morale e professionale di mettere in grado il paziente di compiere la sua scelta ed abbia anche verificato la libertà della scelta medesima, non può essere chiamato a rispondere di nulla, giacché di fronte ad un comportamento nel quale si manifesta l’esercizio di un vero e proprio diritto, la sua astensione da qualsiasi iniziativa di segno contrario diviene doverosa, potendo diversamente configurare a suo carico persino gli estremi di un reato (art. 610)”¦” (Cass. 29.5.02 n. 3122 – cfr. anche Cass. 5639/92; Cass. 585/01; Cass. 731/2001).

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