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Risarcimento da trasfusione coatta – Inesistenza di un conflitto fra paziente e medico

Risarcimento da trasfusione coatta
INESISTENZA DI UN CONFLITTO FRA PAZIENTE E MEDICO

Si deve precisare “”¦il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita”¦ Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del “rispetto della persona umana” in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive. Ed è altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza. Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il [presunto] sacrificio del bene della vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l’individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva.”¦Tali limiti sono connaturati al fatto che la salute è un diritto personalissimo e che”¦la libertà di rifiutare le cure “¦”. (Cass. 16.10.07, n. 21748).

Non v’è infatti dubbio che in una società ispirata al rispetto ed alla tutela della persona umana, portatrice di un patrimonio culturale e spirituale prezioso per l’intera collettività, non possa non darsi assoluta prevalenza al valore sociale dell’individuo.

Proprio in tema di rifiuto, la Suprema Corte (ritenendo correttamente che devono essere posti al centro della tutela giuridica della persona i suoi diritti fondamentali, tra cui anche quello promanante dall’art. 32, comma 2, Cost.) ha ritenuto che la volontà dell’individuo “”¦svolge un ruolo decisivo soltanto quando sia eventualmente espressa in forma negativa”¦” e, in questo caso, “”¦in presenza di una determinazione autentica e genuina [il medico] non può che fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte “¦” (Cass. 29.5.02 n. 3122).

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