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Risarcimento da trasfusione coatta – Inesistenza di un conflitto fra vita e religione

Risarcimento da trasfusione coatta
INESISTENZA DI UN CONFLITTO FRA VITA E RELIGIONE

Deve essere stigmatizzato il tentativo di spostare la vicenda del paziente (Testimone di Geova o di altro credo religioso) su quello che viene definito un “conflitto fra diritto di libertà religiosa e il diritto alla vita” con l’evidente intento di stimolare una reazione emotiva su un credo religioso “socialmente inaccettabile”.

Una precisazione è d’obbligo: la violazione della libertà religiosa è solo una (non l’unica) delle tante poste di responsabilità foriera di danni richiesti in giudizio in caso di trasfusione coatta. Il paziente può infatti lamentare di aver rifiutato le trasfusioni, oltre che per imprescindibili motivi di coscienza religiosa (fondata sulla Bibbia), anche per insuperabili motivi di opportunità sanitaria e di specifica consapevolezza della pericolosità delle emotrasfusioni.

Una seconda precisazione: il diritto di autodeterminazione (non solo religiosa ma anche sanitaria, politica, etica, sindacale, ecc.) si esteriorizza erga omnes attraverso un insindacabile processo intimo dell’individuo i cui motivi, che stanno alla base di una scelta personalissima (riconosciuta e tutelata dalla O.G.), non rilevano e sono incensurabili da chicchessia.

Pertanto: che il rifiuto (costituzionalmente riconosciuto) di una pratica terapeutica sia motivata da esigenze religiose (piuttosto che sanitarie, etiche, politiche, ecc.), sia ulteriormente e specificamente garantito dalla libertà religiosa con una norma costituzionale ad hoc (art. 19 Cost.), costituisce un rafforzativo (non un ostacolo!) del diritto delle pazienti-attrici a rifiutare un trattamento sanitario che già  trova ampia tutela negli artt. 32, comma 2; 13 e 23 Cost.

Occorre comunque rammentare che, nella fattispecie dedotta in giudizio, non sussiste alcun conflitto fra “libertà religiosa e diritto alla vita”.

Un prima ragione sta nel fatto che nel nostro Ordinamento non esiste un “diritto alla vita” mentre si rinviene lo speculare diritto alla salute che accede alla vita per qualificarne l’integrità psico-fisica. Tale ragione non è solo ovvia sul piano fisiologico, visto che tutti gli esseri umani muoiono, e nessuno può garantire “la vita”, ma anche su quello giuridico poiché la vita può, anzi deve in taluni casi, (proprio in virtù di altre norme costituzionali, art. 52 Cost.) essere messa a repentaglio e nel caso anche sacrificata (vedi D.P.R. 545/86, art. 9, che impone al militare “”¦se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita”¦”).

Il diritto alla vita non trova, quindi, una tutela incondizionata potendo essere posto in pericolo per eminenti ragioni di interesse pubblico quali la difesa della Patria ovvero essere soppresso nei casi in cui l’azione lesiva, in quanto necessaria per salvaguardare un interesse preponderante, non venga punita: stato di necessità e legittima difesa.

Una seconda ragione dell’assenza di tale conflitto è che entrambi i diritti (libertà religiosa e, semmai esistente, “diritto vita”) fanno capo alle stesse persone. Pertanto, non si comprende da chi altri, fuori dalle persone delle attrici, potrebbe mai esercitare tale personalissimo “diritto alla vita”.


Anche volendo suggerire alla controparte di usare la locuzione “dovere di restare in vita” o meglio “dovere di curarsi” anziché quella di “diritto alla vita” (magari in virtù di quel dovere di solidarietà, di cui dell’art. 2 Cost., che i sanitari possono invocare) è ovvio che nessun “conflitto” può esservi mai stato nella vicenda per cui è causa. Invero nessun paziente desidera sottrarsi alla vita (se va in ospedale non è certo per morire!) ma più semplicemente vuole scegliere di essere curato con tutti gli altri presidi terapeutici ad eccezione fatta del sangue.

Quanto sopra è consacrato nella recentissima Sentenza della Suprema Corte (che, peraltro, va ben oltre all’affermazione del diritto al rifiuto di una terapia determinata, legittimando anzi il rifiuto di tutte le terapie) “”¦Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”¦ E d’altra parte occorre ribadire che la responsabilità del medico per omessa cura sussiste in quanto esista per il medesimo l’obbligo giuridico di praticare o continuare la terapia e cessa quando tale obbligo viene meno: e l’obbligo, fondandosi sul consenso del malato, cessa ““ insorgendo il dovere giuridico del medico di rispettare la volontà del paziente contraria alle cure ““ quando il consenso viene meno in seguito al rifiuto delle terapie da parte di costui”. (Cass. n. 21748, 16 ottobre 2007).

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