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Risarcimento da trasfusione Coatta – Inoperatività  dello Stato di Necessità

Risarcimento da trasfusione coatta
INOPERATIVITÀ DELLO STATO DI NECESSITÀ

Non può soccorrere lo stato di necessità poiché non risultano infatti applicabili gli art. 2045 c.c. e 54 c.p. in quanto norme secondarie, non idonee sotto il profilo della gerarchia delle Fonti, a derogare quanto disposto primariamente dalla Costituzione all’art. 32, comma 2, che fa divieto invalicabile di sottoporre alcuno a determinati trattamenti sanitari non obbligatori per legge (le trasfusioni di sangue non lo sono!); lo stato di necessità, generalmente invocato dai sanitari in cartella clinica con l’art. 54 c.p., trova in sede civile l’esatto corrispettivo nell’art. 2045 c.c. che pone un indennizzo a carico del danneggiante.

Da ciò ne deriva che il medico che ha agito in stato di necessità non può contestualmente essere (in sede penale) portatore dell’interesse protetto (bene-salute del paziente in pericolo) se, poi (in sede civile), gli viene comunque imputato a suo carico un indennizzo da responsabilità attenuata; lo stato di necessità terapeutico è operativo solo ed esclusivamente quando il paziente non sia in grado di esprimere il proprio consenso (ad esempio perchè è incosciente) o quando non abbia precedentemente espresso il suo dissenso alle trasfusioni. Nella maggior aperte delle trasfusioni coatte, infatti, tutti i momenti volitivi dei rapporti paziente-medico-sanitari sono scanditi da un cosciente, lucido, preventivo e ripetuto dissenso alle trasfusioni; come è ampiamente noto, le trasfusioni di sangue, per la loro intrinseca pericolosità di veicolazione di virus patogeni, sono terapie estreme che richiedono il consenso informato del paziente.

L’inciso è vero, tanto è che il legislatore ha espressamente previsto norme di garanzia (l’art. 19 del D.M. del 15.01.91 e segg. DD.MM.). Ne deriva che le emotrasfusioni sono praticabili dai medici solo quando ricorrono contestualmente lo stato di necessità e il consenso del paziente. In altri termini, il legislatore attualizza il consenso/dissenso solo nell’ambito di un sopravvenuto stato di necessità, che tradotto significa che in tale ambito di emergenza, è il paziente, e lui solo, a dover e poter scegliere fra le due opzioni negative prospettate: i rischi di probabili gravi infezioni da una parte (in caso di accettazione del sangue) e il rischio della vita dall’altra (nel caso di rifiuto del sangue).

Invero, una diversa lettura dell’art. 54 c.p. e dell’art. 2045 c.c. eleverebbe tali norme, da scriminante e causa di giustificazione, a precetti interventisi. Pertanto, l’invocato stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. ha una valenza esclusivamente vicaria e legittimato solo in assenza di un consenso espresso da persona capace di esprimerlo volontariamente (tale limite operativo deriva dall’art. 32, comma 2, Cost. poiché, diversamente, se ne dovrebbe censurare la legittimità costituzionale nella parte in cui, in contrasto con il comma 2, art. 32 Cost., soverchia la volontà del cittadino di autodeterminarsi).

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