Risarcimento da trasfusione coatta
INTERESSI PROTETTI
In via generale si può affermare che l’azione promossa contro i medici che hanno praticato coattivamente trasfusioni di sangue ha ad oggetto il risarcimento dei danni inerenti e conseguenti a diversi profili di responsabilità professionale (medico-sanitaria) che possono riassumersi nella errata esecuzione di un chirurgici (o altra terapia) riassumibile nella responsabilità contrattuale medica e di “spedalità ” sulla quale si innestano, a diverso titolo, ulteriori e diversi profili di responsabilità extracontrattuale che integrano (non si sostituiscono) alle obbligazioni sanitarie convenute fra pazienti ““ medico/chirurgo; fra pazienti ““ clinica e fra medico/chirurgo e clinica.
Si ha quindi:
1) inadempimento nelle modalità di esecuzione delle prestazioni mediche (che doveva essere eseguito in assenza di emotrasfusioni);
2) violazione del diritto del consenso/dissenso informato;
3) violazione del diritto di autodeterminazione sanitaria;
4) violazione dell’esercizio di professione religiosa (nel caso di Testimoni di Geova).