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Risarcimento da trasfusione coatta – Legittimità  della “Autorizzazione” del Pubblico Ministero

Risarcimento da trasfusione coatta
LEGITTIMITÀ DELLA “AUTORIZZAZIONE” DEL PUBBLICO MINISTERO

Non può non essere stigmatizzato il richiamo ad intervento del Pubblico Ministero, generalmente contattato dai medici e si limita ad una “autorizzazione” telefonica in forza di un improprio richiamo dello stato di necessità (art. 54 c.p.).

Tale “autorizzazione”, posta sovente in calce della cartella clinica, nulla dice “su come e su cosa” sia stato informato tale magistrato e, in particolare, se il paziente era cosciente o incosciente al momento della “telefonata” e se il magistrato abbia prestato la sua “autorizzazione” alle trasfusioni per tutto il tempo dell’intervento chirurgico (prima, durante e dopo) o solo per il periodo in cui le pazienti sarebbero state incoscienti (anestesia).

Né, generalmente, risulta se il magistrato sia stato informato dai medici del documentato dissenso del paziente alle trasfusioni.

In ogni caso tale circostanza (autorizzazione del P.M.) non solo non può dirsi provata (visto che manca sempre traccia di un “Provvedimento” in tal senso in cartella clinica) ma, nella denegata ipotesi, tale “Provvedimento” sarebbe giuridicamente improprio.

Invero, la predicata “autorizzazione” a praticare le trasfusioni indesiderate in virtù della scriminante, di cui all’art. 54 c.p., equivarrebbe ad una “autorizzazione (istigazione) a compiere un reato” che mal si attaglia al ruolo del Pubblico Ministero.

Diversamente, si trasformerebbe l’art. 54 c.p. da norma contenente una scriminante su determinati presupposti, a norma che contiene un precetto che impone al medico di intervenire sul paziente anche contro la sua volontà.
Per operare (anzi per poter operare) tale scriminante deve essere valutata dalla magistratura (quella giudicante) solo dopo la consumazione del reato e in un contesto definito e definitivo dell’intera condotta criminosa. Quel che appare certo è che lo stato di necessità non può essere “razionalizzato” prima del reato e nel suo divenire (onde evitare gravi rischi di pianificazione “a tavolino” dei reati più aberranti).

D’altra parte non si comprende in che cosa possa consistere l’interesse pubblico (implicitamente) dedotto nella presunta “autorizzazione” del P.M., semmai esprimibile formalmente con un atto annoverato dall’art. 69 c.p.c. (visto che il P.M. Non è un Giudice ma è parte).

Allo stato, così come dedotto, l’intervento del P.M. appare effettuato, o meglio strumentalizzato, non nell’interesse pubblico (anche perchè non v’è!) ma nell’esclusivo interesse dei medici (assolti ancor prima di aver commesso il fatto!).

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