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Risarcimento da trasfusione coatta – Presunte norme che legittimano la trasfusione coatta

Risarcimento da trasfusione coatta
PRESUNTE NORME CHE LEGITTIMANO LA TRASFUSIONE COATTA

É errato l’assunto giuridico secondo cui nel nostro Ordinamento esisterebbero norme che permettono ad un medico di praticare un trattamento sanitario contro la volontà del paziente.

Tale tesi, sul la quale poggerebbe la predicata assenza di responsabilità, qualora venga “sbandierata” in giudizio, deve essere considerata una vera è propria confessione dei fatti allegati in giudizio a fondamento della domanda attrice.

Infatti, se è vero (come è vero!) che nel nostro Ordinamento non esistono norme che tollerano (nè tanto meno che impongano) la pratica di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente (ad eccezione di quelli previsti dall’art. 32, comma 2, Cost.): la responsabilità dei medici convenuti è in res ipsa loquitur!

Ciò premesso, e nell’imbarazzo di scelta fra la copiosa normativa, dottrina e giurisprudenza (costituzionale, di legittimità e di merito), si deve precisare (con tono ampiamente riassuntivo) che fuori da quanto previsto dall’art. 32, comma 2, Cost., nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il suo consenso e a maggior ragione contro la sua volontà.

Come è infatti noto a tutti, la Costituzione prevede una “garanzia attiva” espressa nel “diritto ad essere curato” (art. 32, comma 1) ed una “garanzia passiva” (art. 32, comma 2) esprimibile con “il diritto alla scelta delle cure” nonchè con il “diritto al rifiuto delle cure”.

Nell’ambito di tale seconda garanzia si dipana il “diritto al consenso informato” come momento antecedente alla c.d. scelta terapeutica in cui ovviamente rientra il diritto a rifiutare le cure o determinate cure.
Tale diritto di scelta/rifiuto è superabile solo quando una legge imponga un determinato trattamento sanitario a garanzia della salute collettiva (es. vaccinazioni obbligatorie) e, comunque, nel rispetto della dignità umana.
Quanto sopra, inconfutabile, ineccepibile e certo sul piano giuridico, deve semplicemente essere semplicemente calato nella vicenda per cui è causa, al fine di verificare la compatibilità del modello legale (fattispecie astratta) con il modello di condotta sanitaria (fattispecie concreta) dedotto in giudizio.

Ciò significa che per andare esente da responsabilità, i medici convenuti dovrebbero (anzi devono) dimostrare l’indimostrabile e cioè: che nel caso di un paziente trasfuso:
1) le trasfusioni di sangue sono state praticate con il suo consenso;
2) in mancanza del suddetto consenso, l’esistenza nell’Ordinamento di una legge che imponga le emotrasfusioni;
3) nel caso: che tali trasfusioni siano state praticate in virtù di un interesse pubblico e nel rispetto della dignità del paziente.

Prima face, il suindicato modello di correttezza non solo non è dimostrabile ma sono gli stessi medici convenuti in giudizio che confessano la loro volontà interventista in virtù di un improbabile adattamento dell’art. 54 c.p. (stato di necessità). Norma che risulta violentata se usata per di farne discendere (neppure un “dovere”) ma addirittura un presunto e superiore “diritto del sanitario” ad intervenire rispetto al diritto del paziente di autodeterminarsi nello scegliere e/o rifiutare (non tutte le cure ma solo) una determinata cura (emotrasfusione) accettando invece tutte le altre.

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