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Risarcimento da trasfusione coatta – Responsabilità  Contrattuale

Risarcimento da trasfusione coatta
Responsabilità Contrattuale

Durante un intervento in elezione (programmato) si instaura fra paziente e medico un contratto che può essere caratterizzato dal presupposto/condizione essenziale di “non trasfusione”, come parte integrante, insuperabile ed imprescindibile dell’accordo.

Parallelamente si instaura un ulteriore contratto sanitario fra paziente e struttura sanitaria (consistente nella degenza, assistenza sanitaria, fornitura di strumenti medico-chirurgici, ecc.) caratterizzato anch’esso dal presupposto e condizione essenziale di “non trasfusione” come conditio sine qua non dell’accordo.

Ne consegue che il medico scelto dal paziente e la struttura sanitaria, per il tramite del suo personale sanitario, si impegnano ad eseguire l’intervento chirurgico con le modalità convenute con il paziente (astensione assoluta di pratiche emotrasfusionali).

Detto elemento/condizione di rifiuto dell’uso terapeutico del sangue è (generalmente) ampiamente negoziato fra le parti e formalmente tradotto, in entrambi i contratti sanitari (quello con il medico e quello con la struttura sanitaria) con l’allegazione (accettata) nella cartella clinica della “dichiarazione di volontà” (di astensione dal sangue) nonchè dei documenti di consenso informato (dell’ospedale) all’intervento chirurgico e all’anestesia, corretti ed integrati con la clausola di “rifiuto del sangue”.

L’obbligazione assunta dai sanitari può, pertanto, essere qualificata come obbligazione di mezzi, quanto al risultato sperato ma come obbligazione di risultato, quanto al modus operandi dell’intervento (assenza assoluta ed imprescindibile di cure emotrasfusionali).

A cagione del maggior danno e responsabilità rileva, non solo l’assenza di un valido consenso, quanto il ripetuto e formale dissenso/rifiuto alle trasfusioni, che si atteggia sin dal momento della negoziazione e fino a pochi minuti prima dell’intervento come ad elemento imprescindibile ed insuperabile delle prestazioni mediche.

A ciò deve aggiungersi un aggravamento di responsabilità della parte convenuta, stanti le rassicurazioni dei sanitari, tali da indurre il paziente ad un sicuro affidamento professionale, rispettoso dei propri convincimenti (religiosi e non di astensione dal sangue) e sanitari (pericolosità delle emotrasfusioni).
Quanto sopra esposto trova peraltro fondamento e sostegno nell’ipotesi di responsabilità contrattuale da “contatto sociale” come rapporto di fatto, di genesi precontrattuale in virtù dell’obbligo di cura da parte di chi esercita la professione medica (Cass. Civ. 22 gennaio 1999, n. 589).

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