Risarcimento da trasfusione coatta
Responsabilità Extracontrattuale
Alla responsabilità contrattuale (dei medici e della struttura sanitaria) si aggiunge quella extracontrattuale per violazione del principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. nonchè per il fatto degli ausiliari (medici e paramedici) ai sensi dell’art. 2049 c.c. in solido ex art. 2055 c.c.
La causa petendi si estende quindi alla lesione (art. 2043 c.c.) del diritto inviolabile (art. 2 Cost.) del danneggiato di vivere la propria esistenza anche osservando in piena libertà (art. 13 Cost.) quei precetti religiosi (nel caso si tratti di Testimone di Geova) a cui si dedica da anni (art. 19 Cost.) compreso quello di rifiutare le trasfusioni di sangue. Fanno da corollario gli artt. 3 e 8 Cost. che pongono l’uguaglianza delle Confessioni religiose davanti allo Stato nonchè l’art. 1, comma 4 (Intesa con lo Stato Italiano) secondo il quale “”¦è’ riconosciuto ai Testimoni di Geova il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”¦”.
In tal caso vi è lesione (art. 2043 c.c.) del diritto inviolabile (art. 2 Cost.) del danneggiato di autodeterminarsi liberamente (art. 13 Cost.) nelle scelte terapeutiche (art. 32, comma 2, Cost.) a raggiungimento del bene salute inteso come integrità non solo fisica ma anche psichica (art. 32, comma 1, Cost.) attraverso il consenso o dissenso a determinate terapie (art. 23 Cost.).
Vi è inoltre violazione dell’art. 19, Cod. Deont. Med. 3.10.98 che offre al medico di poter “”¦rifiutare la propria opera qualora gli vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico”¦” e che invece ha accettato l’incarico (mentre avrebbe potuto rifiutarlo) di curare senza sangue e, qunidi, ha accettato i rischi conseguenti al non uso dellle terapie ematiche.
Inoltre, violazione dell’art. 32, Cod. Deont. Med. 3.10.98 che impone al medico di non “”¦intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente”¦” (comma 1); di acquisire il consenso scritto ad integrazione di quello orale (comma 2); di documentazione del consenso (comma 3); di “”¦desistere dai conseguenti atti”¦curativi non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”¦” (comma 4).
Non ultima, la violazione dell’art. 34, Cod. Deont. Med. 3.10.98 che impone al medico di “”¦attenersi alla volontà di curarsi liberamente espressa dalla persona”¦” (comma 1); di dovere tener conto “”¦di quanto precedentemente manifestato dal paziente nel caso in cui questi non sia in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita”¦” (comma 2); violazione del parere/direttiva del 18.12.03 del Comitato Nazionale di Bioetica (istituito con D.P.C.M. del 28.03.90) di assoluta autonomia del paziente di rifiutare le cure in tutte le fasi della vita e “”¦nonostante la sofferenza del sanitario che vede morire il proprio assistito senza poter espletare l’atto terapeutico probabilmente risolutivo, egli deve ispirare il proprio comportamento al codice di deontologia medica quando afferma che il medico è tenuto alla desistenza da qualsiasi attp diagnostico e terapeutico non essendo consentito alcun trattamento sanitario contro la volontà del paziente”¦”.
Ad integrazione del suddetto quadro normativo vanno indicate altre violazioni di norme costituzionali (Costituzione Europea del 29.04.4) di rispetto della dignità umana, dell’integrità della persona e del consenso informato (artt. II-61; II-63 n. 1, n. 2, lett. a) nonchè il diritto alla libertà e sicurezza (artt. II-66) e libertà di religione (art. II-70) ed, infine, diritto all’uguaglianza e alla diversità religiosa (art. II-82); dell’art. 8 della Convenzione di Oviedo 4.04.97 ratificata con legge n. 145 del 8.03.01 che prevede che solo quando il paziente non può dare un valido consenso/dissenso il medico può prodecere al trattamento sanitario opportuno; di norme di dettaglio, fra cui l’art. 33, L. 833/78 e l’art. 1, L. 180/78 che impongono la partecipazione ed il consenso del paziente al trattamento sanitario; l’art. 7 del D.P.C.M. del 19.05.95 che stabilisce che il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni religiose; di norme specifiche in materia trasfusionale: l’art. 19 del D.M. del 15.01.91 che definisce la trasfusione di sangue, di emocomponenti e di emoderivati come una pratica non esente da rischi e necessita pertanto del consenso informato del ricevente; detta norma è stata ribadita dagli artt. 4 e 7 del D.M. Dell’1.09.95; di violazione delle Direttive della Commissione Nazionale per il Servizio Trasfusionale ““ Il Buon uso del sangue: Punto 2, tab. I, “”¦non esiste indicazione alla trasfusione quando l’emoglobina è superiore a 10.00″¦”. Punto 5, “”¦le Direttive tecniche e promozionali, al fine di divulgare le metodologie di riduzione della trasfusione di sangue omologo, previste dalla L. 107/90 all’art. 16 prescrivono che: < tutti i pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico non urgente devono essere informati dal chirurgo sulla possibilità di effettuare l'autotrasfusione>. Se la trasfusione viene effettuata senza consenso, il medico può incorrere in responsabilità civili e penali anche in assenza di danni provocati della trasfusione”¦”. Punto 7.1., “”¦la cartella trasfusionale”¦deve riportare la registrazione dell’avvenuta trasfusione con data, ora di inizio e fine e le firme di chi ha effettuato i controlli di identità ed i risultati di efficacia della trasfusione”¦”. Punto 8, “”¦l’intervallo di tempo tra la consegna delle unià e la loro trasfusione deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a due ore. In ogni caso il sangue non deve essere conservato nei frigoriferi in reparto. Questa pratica può essere infatti causa di grave reazione trasfusionale grave. L’impropria conservazione può innanzitutto alterare le caratteristiche fisico-chimiche del sangue, rendendolo inefficace e/o dannoso. Inoltre, il paziente dopo la prima trasfusione può produrre anticorpi che possono reagire con le emazia dell’unità conservata”¦anche se la prova di compatibilità anche se la prova di compatibilità risultava negativa al momento dell’assegnazione di tale unità “¦Tutte le unità non trasfuse nei limiti di tempo indicati debbono essere restituite”¦unitamente ad una dichiarazione scritta dei motivi della non utilizzazione”¦”. Punto 9.4., “”¦in caso di abbassamento dell’emoglobina successivamente, comparso nei giorni successivi alla trasfusione”¦è legittimo sospettare una reazione emolitica”¦
Infine (ma il quadro riportato non è esaustivo delle molteplici norme violate dai sanitari) non può non rilevarsi il dispregio delle norme sulla regolare compilazione e conservazione della cartella clinica, come:
il D.P.R. n. 128/69, art. 7, che stabilisce “”¦la regolare compilazione della cartella clinica e dei registri nosologici”¦”,
il D.P.R. n. 761/79, art. 63 che impone, oltre che al primario, all’aiuto- primario e altri sanitari (gradatamente), l’obbligo della puntuale registrazione delle registrazioni cliniche,
il D.M. della Sanità del 13.09.88, art. 2.2, lett. e, che stabilisce che la cartella clinica richieda la verifica della sua esatta compilazione,
il D.M. della Sanità del 5.08.77, art. 24 che estende alle case di cura private gli obblighi imposti ai presidi pubblici in materia di cartella clinica.