Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Rivalutazione monetaria
L’art. 2 della legge n. 210 del 1992 ha disciplinato l’indennizzo di cui all’art. 1 della medesima legge non nella sua globalità , ma con riferimento a due distinti commi ove solo per il primo è previsto il meccanismo di rivalutazione così escludendo che la volontà del legislatore sia stata di includere il meccanismo di rivalutazione anche per l’indennità integrativa speciale. App. Lecce Sez. lavoro, 29/01/2016
In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emo-derivati, l’indennità integrativa speciale, prevista dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, è soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, relativa ai danni da somministrazione di talidomide. Trib. Pescara Sez. lavoro, 13/11/2014
Il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente dell’indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria, costituita dall’indennità integrativa speciale, nel caso in cui tali somme non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell’avente diritto, e soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall’art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (cosiddetto procedimento di contabilità ).
(Rigetta, App. Torino, 24/11/2011). Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 03/04/2014, n. 7885.
In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e soggetta – con efficacia retroattiva, fatti salvi i rapporti esauriti, non più suscettibili di soluzione a livello giudiziario o non più azionabili – a rivalutazione annuale a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dei danni da somministrazione di talidomide.
(Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 11/02/2010). Cass. civ. Sez. lavoro, 27/09/2013, n. 22256
Il danneggiato beneficiario dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 ha diritto ad ottenere la rivalutazione della indennità integrativa speciale che compone il suddetto emolumento unitamente all’assegno, a far data dalla decorrenza originaria della provvidenza erogata.
Trib. Genova Sez. lavoro, 11/06/2013
L’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, consistente di un assegno reversibile per quindici anni, rivalutabile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato e della indennità integrativa speciale, deve ritenersi rivalutabile in relazione ad entrambe le componenti, risultando fuori da ogni logica la rivalutazione della prima sola componente del complessivo indennizzo e non anche della seconda.
Trib. Bologna Sez. lavoro, 18/02/2013
In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale, prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, e soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, dei danni da somministrazione di talidomide. Poiché, peraltro, il riferimento a tale normativa e stato individuato dalla Corte costituzionale come mero “tertium comparationis” del giudizio di legittimità , la spettanza della rivalutazione non e ancorata all’entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.
(Rigetta, App. Brescia, 03/07/2010). Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 27/06/2012, n. 10769.
E incostituzionale l’art. 11, 13 e 14 comma, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che l’art. 2, 2 comma, legge 25 febbraio 1992, n. 210 si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, destinata ad integrare l’indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da trasfusioni ed emoderivati, non e rivalutata secondo il tasso d’inflazione, disponendo altresì che cessi l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare detta somma, in forza di un titolo esecutivo.
Corte cost., 09/11/2011, n. 293 in Foro It., 2011, 12, 1, 3209
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, trattandosi di disposizione
strettamente connessa al precedente comma 13 in quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma
interpretativa – secondo cui l’indennità integrativa speciale relativa all’indennizzo
stesso per le persone affette da epatite post-trasfusionale non e soggetta a rivalutazione secondo il tasso di
inflazione – della quale, dunque, segue la sorte.
Corte cost., 09/11/2011, n. 293 in Sito uff. Corte cost., 2012
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 per violazione del principio di uguaglianza. Infatti, poiché la ratio del beneficio concesso ai soggetti portatori della sindrome da
talidomide e da ravvisarsi nell’immissione in commercio di un farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari
sui suoi effetti, esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, per le persone affette da epatite post-trasfusionale, ove i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Eppure solo ai primi e riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero indennizzo, mentre agli ultimi la rivalutazione e negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione.
Corte cost., 09/11/2011, n. 293 in Sito uff. Corte cost., 2012, Ragiusan, 2012, 333-334, 164
In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all’indennità integrativa speciale, prevista all’art. 2, secondo comma, della legge 25 luglio 1992, n. 1892, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato dal primo comma dell’art. 2 Cit. (cosi come modificato dalla legge 25 luglio 1997, n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui e ragionevole che ne sia esclusa normativamente la rivalutabilità .
Trib. Nocera Inferiore Sez. lavoro, 21/09/2012
La questione, ora sottoposta dal ricorrente alla Corte, se la rivalutazione annuale debba essere approntata sul solo indennizzo oppure anche sull’integrazione, e stata risolta nel secondo senso da questa Corte con la sent. 28 luglio 2005 n. 15894 in base ai seguenti argo- menti: a) l’indennizzo dev’essere inteso “nella sua globalità †onde va rivalutato in entrambe le sue parti; … Questo collegio ritiene non persuasivi questi argomenti, ai quali crede di dover contrapporre i seguenti: a) il primo canone di interpretazione legale e quello letterale, imposto dall’art. 12 preleggi, comma 1, e la l. n. 210 del 1992, art. 2 non disciplina l’indennizzo in questione “nella sua
globalità †ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima par- te; b) l’indennità integrativa speciale serve ad impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria onde e ragionevole che il legislatore non ne abbia previsto la rivalutazione. Le ragioni che poi hanno indotto lo stesso legislatore a bloccarla valgono anche per l’integrazione di cui qui si tratta; c) l’art. 32 Cost. garantisce la tutela della salute ma non ne impone le scelte quantitative al legislatore, salvo il principio di equità ossia di ragionevolezza degli indennizzi.
(Cass. civ., sez. lav., 13/10/2009, n. 21703).