Secondo grado: sentenza Corte d’Appello di Roma, 23 Ottobre 2000
I motivi della decisione
(omissis)”¦Rileva la Corte che la suddetta censura del Ministero appellante è fondata, non potendosi certo ascrivere a responsabilità colposa del Ministero della Sanità quelle patologie indotte dai virus HIV, HBV, HCV, presenti nel sangue ed emoderivati, verificatesi prima ancora che fossero acquisite le surriferite conoscenze scientifiche e prima ancora che fossero approntati gli opportuni rimedi immunologici idonei ad impedire il contagio per emotrasfusioni.
Non valgono poi a contrastare la detta esenzione da responsabilità le argomentazioni opposte da parte degli odierni soggetti appellati circa la sussistenza anche per dette patologie della responsabilità del Ministero della Sanità , derivante, ad avviso di dette parti dalla inerzia del Ministero della Sanità nell’attuazione del c.d. Piano Sangue e Plasma nazionale previsto dalla legge 14-7-1967 n. 592 (piano invero attuato solo nel 1994 a seguito dell’intervento della legge 4-5-1990 n. 107), inerzia che aveva consentito il ricorso all’importazione di sangue e derivati da paesi esteri inaffidabili, ovvero la raccolta del sangue senza controllo sulla qualità dei donatori quali soggetti immuni.
Osserva infatti la Corte al riguardo che le surriferite argomentazioni degli appellati non possono essere recepite, e ciò per la considerazione che le suddette attività ministeriali afferenti all’importazione e raccolta di sangue non presentavano ancora sicuri indici di rischio in materia siccome anteriori all’acquisizione delle menzionate conoscenze della scienza medica circa i meccanismi di trasmissione virale.
Deriva quindi da quanto precede la necessità , in relazione ai casi in esame, di indicazione del dato temporale discriminante l’azione del Ministero della Sanità in subiecta materia.
Detto dato, in base a quanto è notorio sulle conoscenze mediche in materia ed in base alle risultanze delle stesse certificazioni sanitarie in atto (cfr. exempli causa la certificazione rilasciata dal Centro Trasfusionale USL RM 30 al (omissis) quanto all’infezione HIV, la certificazione del Centro di Emofilia presso l’Ospedale Maggiore di Milano rilasciata al (omissis), quanto all’infezione HCV) ““ e delle stesse indicazioni fornite dal Ministero appellante non contrastate specificatamente da controparte, (il che rende ultronei l’espletamento della c.t.u. e l’acquisizione di pareri medico-legali, quest’ultima invero di per sé inammissibile oltre l’ambito della c.t.u., richiesti da parte appellante) va posto ““ quanto all’epatite B – nell’anno 1978, tempo nel quale a seguito della identificazione a livello virale ed ematico nel 1970, furono approntati gli opportuni test diagnostici. Il medesimo dato, quanto all’infezione HIV va posto nel volgere dell’anno 1985 atteso che la dimostrazione della sua inferenza virale a livelli ematico ebbe ad acquisirsi nell’anno 1984 soltanto nel corso dell’anno 1985 furono approntati i test rivelatori (test ELISA, seguito successivamente dal test WESTERN BLOT) nonchè i procedimenti di inattivazione virale attraverso termotrattamento nella produzione di emoderivati (lo stesso Ministero della Sanità ammette che con provvedimento del 5-8-1985 fu imposto l’impiego del termotrattamento nel processo produttivo degli emoderivati).
Quanto all’epatite C, il dato va posto nell’anno 1988 atteso che, seppure i test rivelatori dell’HCV furono approntati nell’anno 1989, già dell’1988 lo stesso Ministero della Sanità ammette di avere imposto il termotrattamento contro il rischio di trasmissione virale di quella che allora veniva qualificata come epatite non A non B.
Successivamente alle dette date non può che essere ritenuta la responsabilità del Ministero della Sanità per le patologie acquisite dai vari soggetti per infezione HBV, HIV e HCV, essendo lo stesso, con inosservanza dei suoi compiti in materia già specificati e conosciuti, di ente istituzionalmente preposto alla tutela della salute pubblica e di ente per legge preposto al controllo, alla sorveglianza e alle autorizzazioni concernenti approvvigionamento, produzione e distribuzione delle sostanze medicinali tra le quali rientrano il sangue umano ed i suoi derivati, consentito negligentemente la circolazione di sangue ed emoderivati infetti.
Non vale poi al riguardo, quale scriminante, l’argomentazione del Ministero, svolta nelle sue difese conclusionali, secondo cui non erano state ancora acquisite definitive certezze sull’efficacia dei trattamenti virucidici, onde la mancata somministrazione di emoderivati non trattati avrebbe provocato conseguenze gravissime a causa della esiguità delle scorte di emoderivati trattati al calore secco.
Osserva infatti la Corte che la riferita circostanza di consentita somministrazione di emoderivati non trattati (circostanza particolarmente pregnante in tema di identificazione della responsabilità fattuale del Ministero della Sanità in subiecta materia) non resta scriminata quando si consideri innanzitutto che, se effettiva carenza di emoderivati trattativi fosse stata (il correlato dato è enunciato ma non provato), la detta carenza non poteva che essere ricondotta alla insufficiente azione del Ministero nella doverosa attuazione del Piano Sangue ed allorché si consideri che la pretesa insufficiente certezza sull’efficacia dei metodi antivirucidici frattanto messi in opera non esimeva affatto il Ministero della Sanità per ovvie esigenze cautelative, tanto più necessarie ed impellenti attesa la natura particolarmente incisiva sulla salute umana delle infezioni HIV e HCV, al ritiro immediato degli emoderivati comunque non trattati, rivelandosi pertanto che non può essere invocata a propria discolpa una circostanza ““ quella appunto della carenza di emoderivati non trattati ““ dal medesimo Ministero provocata fronte della predetta consentita circolazione di emoderivati non trattati, non può certo essere assunta come scriminante al riguardo la sostenuta emanazione da parte del Ministero della Sanità , attraverso i suoi organi centrali, di circolari e di provvedimenti vari- peraltro solo enunciati ma non prodotti e che lo stesso appellante principale era facoltato produrre non sussistendo nel giudizio di appello alcun divieto al riguardo, laddove l’esercizio della facoltà discrezionale di cui all’art. 213 cpc, oltre che attività sostanzialmente diversa, volta propriamente all’assunzione di informazioni e non all’acquisizione di atti e documenti, non appare esercitabile che nel giudizio di primo grado) – volti ad adeguare l’azione della P.A. al progresso dei trattamenti di contrasto alle infezioni HIV, trattamenti migliorativi (quali ad esempio il trattamento al calore umido in luogo di quello del trattamento al calore secco) che comunque non legittimavano in assoluto, per quanto detto, la circolazione di emoderivati comunque non trattati.
Dalla stregua delle surriferite proposizioni va pertanto riconosciuto il diritto risarcitorio sancito dal giudice di primo grado, con correlato rigetto dell’appello proposto dal Ministero della Sanità per i seguenti soggetti (omissis).
Per i suddetti soggetti infatti le patologie per infezioni HBV, HIV, HCV, tutte rapportabili etiologicamente alle trasfusioni di sangue o emoderivati infetti per le ragioni innanzi esplicate, si sono tutte indotte dopo che erano stati già scoperti e messi in atto i test rivelatori delle dette infezioni e dopo l’approntamento dei relativi trattamenti virucidici.
Per tutti gli altri soggetti invece che non rientrano nel suddetto plesso di persone, e in relazione ai quali va denegato il diritto risarcitorio riconosciuto in prima istanza dal Tribunale con conseguente accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Sanità , o non sussistono le date di diagnosi delle relative infezioni ed i tempi per i quali sono state attuate le trasfusioni (elementi non ricavabili dalle mere certificazioni delle Commissioni Mediche ospedaliere menzionate o degli altri organismi sanitari che sono limitate alla mera affermazione, per le esclusive finalità di indennizzo di cui alle citate leggi n. 210/92 e 238/97, del mero messo di casualità trasfusioni o assunzione di emoderivati ed infezioni contratta, certificazioni che per quanto detto non possono quindi nemmeno assurgere, come preteso da parte appellata, a confessioni stragiudiziali della responsabilità colposa della P.A.), talché non è dato accertare il tempo in cui le infezioni HBV, HIV, HCV furono contratte; ovvero sussistono date e tempi che fanno risalire le medesime a periodi anteriori a quelli per i quali, come si è innanzi enunciato, non può essere ravvisato un comportamento colposo del Ministero della Sanità in materia; ovvero sussistono soltanto date di diagnosi e scoperta delle infezioni, non illuminanti sul tempo di insorgenza delle medesime.