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Sentenza del Tribunale di Roma 14 Giugno 2001

Sentenza del Tribunale di Roma 14 Giugno 2001

“”¦Con atto di citazione notificato il 27.10.1999, i soggetti indicati in epigrafe (223 persone, di cui 163 in proprio, 50 in qualità di eredi, di cui alcuni nella doppia qualità, e 10 in rappresentanza legale di minorenni) sotto l’obbligo della riservatezza ex l. n. 135/1990 ““ tutti colpiti (come risultava dagli accertamenti compiuti dalle commissioni mediche ospedaliere militari ai fini del riconoscimento dell’indennizzo previsto dalle leggi nn. 210 del 1992 e 238 del 1997) da virus (epatite B, C, HIV) per avere, in quanto emofilici o affetti da altre patologie emorragiche, dovuto utilizzare sangue o suoi componenti ovvero assumere prodotti derivati dal sangue e, in particolare, dal plasma, i cui fattori VIII e IX sono necessari a bloccare le emorragie ed a ripristinare le funzioni organiche che, com’è noto, negli emofilici sono compromesse a causa di un’alterazione della coagulazione del sangue ““ hanno convenuto in giudizio il Ministero della sanità , deducendone la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c. e 32 Cost.. A sostegno della domanda hanno dedotto le seguenti ragioni:

a) gli emoderivati, che sono prodotti biologici e specialità medicinali (ai sensi dell’art. 1 della dir. 65/65/CEE del 26.1.1965), sono distribuiti gratuitamente quali “salva vita” dal Ministero della sanità  che li acquista da banche del sangue (nel caso del plasma) o industrie farmaceutiche italiane o straniere previo controllo ai fini della registrazione, contrattazione del prezzo e conseguente inclusione nel prontuario terapeutico nazionale, garantendone così la sicurezza; questi prodotti sono poi prescritti e/o somministrati nelle strutture (ospedali, centri di medicina sociale per l’emofilia, centri trasfusionali di pronto soccorso, ambulatori) o da operatori del servizio sanitario nazionale (medici di base);

b) la quasi totalità del plasma da cui sono stati prodotti i farmaci emoderivati in questione era ottenuta da donatori mercenari presso le cosiddette banche del sangue negli USA, nel Centro America ed in paesi del Centro Africa, ove erano presenti i soggetti a rischio per le infezioni da HBS (epatite B), HCV (epatite C) ed HIV;

c) quasi 900 sono stati, secondo i dati in possesso dell’Istituto superiore e del Ministero della sanità , gli emofilici ed i politrasfusi risultati sieropositivi (da HIV), senza contare quelli affetti dalle varie forme di epatiti virali; gravissimi ed incalcolabili i danni all’integrità psico-fisica ed alla vita di relazione di questi soggetti;

d) il Ministero della sanità , che negli anni dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue, aveva l’obbligo di operare per soddisfare il fabbisogno quantitativo del sangue e dei suoi derivati ma il regolamento di esecuzione della legge n. 592 del 14.7.1967, che prevedeva l’emanazione di norme per la raccolta del sangue, preparazione degli emoderivati, distribuzione e vigilanza, fu pubblicato solo nel 1972 e seguito da provvedimenti di scarsa utilità e privi delle necessarie risorse finanziarie e, soprattutto, solo nel 1994, cioè con gravissimo ritardo, fu approvato il primo piano sangue e plasma; nonostante le pubbliche denunce che già  dai primi anni ’70 provenivano dalle associazioni di malati ed esperti, lo Stato italiano continuò ad affidarsi per il 90% al sistema dell’importazione di emoderivati prodotti all’estero ovvero all’importazione di plasma di provenienza estera incontrollata autorizzandone la lavorazione in Italia per la produzione degli emoderivati, nonostante che fossero noti i rischi, evidenziati dalle statistiche, del plasma proveniente da donatori mercenari nei paesi extracomunitari sopra citati;

e) al Ministero della sanità  la legge (v. artt. 1 della l. n. 296 del 13.3.1958; 1, 20 e 21 della l. n. 592/1967 cit.; 4, 29 e 30 della l. n. 833 del 23.12.1978; 9 della legge n. 433 del 30.10.1987) attribuisce il compito fondamentale di provvedere, in generale, alla tutela della salute pubblica nel campo, in particolare, della sicurezza delle trasfusioni di sangue e della preparazione e distribuzione degli emoderivati, il cui prezzo è fissato dallo stesso Ministero ed è corrisposto dal servizio sanitario nazionale attraverso le regioni e, oggi, le Asl;

f) nonostante fossero noti i rischi di malattie (epatite B in particolare e, dai primi degli anni ’80, HIV) connessi all’uso di questi prodotti e nonostante le raccomandazioni agli stati membri dal Consiglio d’Europa, le denunce di medici ed associazioni che lo sollecitavano ad assicurare il fabbisogno nazionale del sangue sotto il profilo quantitativo e qualitativo della sicurezza e l’urgenza di effettuare investimenti adeguati nella promozione della donazione di sangue, il Ministero nulla fece e solo tardivamente istituì una commissione nazionale che elaborò un piano sangue che rimase inattuato;

g) la responsabilità del Ministero era stata già  acclarata dal tribunale di Roma nella sentenza n. 21060 del 27.11.1998, le cui motivazioni sono state richiamate; hanno chiesto la condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali causati dalle infezioni di cui trattasi, da liquidarsi in separato giudizio, oltre ed in aggiunta a quanto eventualmente percepito ai sensi delle leggi nn. 210 del 1992 e 238 del 1997 ed oltre alla liquidazione di una somma a titolo di provvisionale nella misura di almeno 400 milioni per i malati viventi e 600 milioni per quelli deceduti; nel caso subordinato in cui il tribunale ritenesse satisfattivo l’indennizzo riconosciuto o da riconoscere ai sensi delle citate leggi, hanno chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 l. n. 210, come modificati dall’art. 1 l. n. 238, con riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost. e per contrasto con i principi di ragionevolezza e solidarietà propri della nostra carta costituzionale, nelle parti in cui viene prevista una indennità del tutto iniqua rispetto alla gravità dei danni, per di più parametrata con riferimento a criteri inadeguati (stabiliti per la liquidazione delle indennità civili e militari e per i dipendenti statali nella tabella B allegata alla legge n. 177/1976, come modificata dall’art. 8 della legge n. 111/1984) ed a fattispecie del tutto diverse rispetto a quella per cui è causa, nonchè nella parte in cui è esclusa la retroattività integrale, persino quella ridotta del 30% fissata dalla legge del 1997 ed anche il pagamento della rivalutazione e degli interessi; nonchè ancora nella parte in cui è fissato ai danneggiati un termine per la presentazione della domanda di indennizzo.
Nel corso del processo sono intervenuti numerosi soggetti (128, di cui alcuni in qualità di eredi, anche di attori deceduti, ed 1 in rappresentanza tutoria), indicati in epigrafe e tutti nella medesima situazione degli attori, che hanno proposto identica azione risarcitoria.

Il Ministero della sanità  si è costituito, proponendo le seguenti difese: eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 25 c.p.c.; di prescrizione; di inammissibilità, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., del litisconsorzio originario e di quello successivo provocato dagli atti di intervento, dei quali ha eccepito l’inammissibilità anche ai sensi dell’art. 105 c.p.c., trattandosi di domande prive di connessione oggettiva, aventi ad oggetto pretese risarcitorie autonome e riferite a situazioni diverse con riguardo alle date, alle modalità delle infezioni ed all’eventuale responsabilità dei sanitari, oltre che inidonee a qualificare l’intervento come principale ovvero ad adiuvandum; il proprio difetto di legittimazione passiva, che spetterebbe alle regioni ed agli organi infraregionali, i quali non sarebbero legati all’amministrazione centrale da alcun rapporto di dipendenza; l’infondatezza delle domande nel merito e l’assenza di responsabilità del Ministero, la cui attività di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia, anzi, sarebbe stata sempre completa, tempestiva ed allineata al progredire della scienza medica, come dimostra la cronistoria dei provvedimenti (circolari, decreti, pareri ecc.) emessi, a partire dal 1983, al fine di contrastare il pericolo delle infezioni virali connesse all’uso del sangue e dei farmaci emoderivati; nessuna responsabilità, in ogni caso, potrebbe configurarsi per le infezioni contratte in anni precedenti a quelli in cui, per ciascuna di esse, la scienza medica aveva isolato i virus ed individuato le tecniche di rilevazione e di inattivazione (e cioè 1978 per l’epatite B, 1985/86 per l’HIV e 1989/90 per l’epatite C); la mancanza del nesso di causalità tra l’asserita condotta omissiva e gli eventi dannosi; l’infondatezza della domanda anche sotto il profilo della sua incompatibilità con la normativa statale che già  prevedeva un indennizzo per i soggetti che avevano subito danni in conseguenza di attività lecita posta in essere nell’interesse generale della collettività; l’insussistenza del diritto ai danni morali, mancando gli estremi di un reato.

La causa, istruita mediante produzioni documentali, all’esito della discussione orale, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 4.4.2001″¦”

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