Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Termini processuali
In tema d’indennizzo per emotrasfusione, il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale, di cui all’art. 5, comma 3, della legge 25 febbraio 1992 n. 210, ha natura perentoria, come può desumersi dall’espressione con cui il legislatore ha indicato che, decorso lo stesso, la tutela giurisdizionale non e più esperibile, intendendo cosi devolvere al ricorrente la scelta di esperire l’azione davanti al giudice ordinario entro un anno dalla mera scadenza del termine previsto per la comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, o entro un anno dalla comunicazione della decisione di quest’ultimo, posto, altresì, che la ratio dell’art. 5 citato risponde all’interesse della collettività di non procrastinare nel tempo le decisioni in relazione a domande che devono scontare sia il tempo per l’esame in sede amministrativa che quello in sede giurisdizionale. Ne, per sostenere la natura ordinatoria del suddetto termine, può ritenersi consentita l’applicazione, in analogia, di più lunghi termini di decadenza previsti da disposizioni come l’art. 3, comma 1, della stessa legge n. 210 del 1992, in quanto detta disposizione, per la sua specialità , risulta insuscettibile d’interpretazione analogica o anche estensiva.
(Rigetta, App. Cagliari, 19/06/2008). Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2012, n. 1272.