Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Transazione legge n. 141/2003
E legittimo il d.m. 3 novembre 2003, recante la definizione transattiva delle controversie in atto promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, nella parte in cui limita i suoi effetti ai soli soggetti emofiliaci e assuntori di emoderivati, atteso che esso non integra una sorta di gerarchia tra questi ultimi e gli altri soggetti contemplati dall’art. 3, comma 1, d.l. 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, quali destinatari delle risorse stanziate per far fronte al risarcimento dei danni causati dalle trasfusioni, tenuto conto che, da un lato, la scelta operata dal decreto interministeriale citato eÌ€ giustificata dallo stato avanzato della trattativa con gli emofiliaci e, dall’altro, non assorbe le somme all’uopo stanziate dalla fonte primaria per l’intera categoria di destinatari.
(T.A.R. Lazio, sez. III, 6/2/2004, n. 1155, in Ragiusan, 2004, 241/242, 309).