Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Transazione legge n. 244/2007
Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia promossa per l’impugnativa dell’atto di denegazione dell’ammissione alla procedura transattiva prevista a seguito dell’intervento degli artt. 33 della L. n. 222 del 2007 e 2 comma 361 e 362 della L. n. 244 del 2007 per i soggetti che abbiano subito un danno da trasfusioni o somministrazioni di emoderivati infetti. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 03/02/2016, n. 2050
In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull’interesse all’osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l’impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo, cui spetta decidere, nel merito, se l’atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile. (Regola giurisdizione). Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 03/02/2016, n. 2050 (rv. 638221)
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti alle procedure di transazioni relative a cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie (HIV, HCB, HBV) insorte con l’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori. Queste controversie concernono, infatti, lesioni del diritto soggettivo alla salute, non suscettibile di affievolimento. (Conferma T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, n. 132/2015). Cons. Stato Sez. III, 18/11/2015, n. 5276
La normativa che ha posto i criteri con i quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie (HIV, HCB, HBV) a seguito dell’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori (legge 141/2003, decreto del Ministero della Salute 3 novembre 2003, decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 132 in data 28 aprile 2009 recante il regolamento di esecuzione dell’art. 33, comma 2, del d.l. 159/2007 convertito nella legge 222/2007 e legge 244/2007, art. 2, comma 362), non ha derogato alla normativa di carattere generale, nè ha pregiudicato i diritti soggettivi in capo agli interessati; ciò, in quanto gli atti amministrativi adottati al fine di disciplinare e definire in maniera transattiva le numerose controversie insorte, non risultano tali da poter incidere sui diritti soggettivi degli interessati, restando pur sempre nella disponibilità di questi ultimi, aderire o meno alle procedure transattive ben potendo continuare a coltivare le azioni risarcitorie intraprese in sede civile. (Conferma T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, n. 132/2015). Cons. Stato Sez. III, 18/11/2015, n. 5276
Le procedure di transazioni relative alle cause risarcitorie attivate da emofiliaci, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie (HIV, HCB, HBV) insorte con l’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori, sono strettamente collegate alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice civile. Cons. Stato Sez. III, 18/11/2015, n. 5276 in Danno e Resp., 2016, 1, 107
Riguardo alle procedure di transazioni relative alle cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie (HIV, HCB, HBV) insorte con l’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori, le relative questioni sono strettamente collegate alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, e sono immanenti, nelle relative pretese di fronte alla Pubblica Amministrazione, istituti del nostro ordinamento giuridico, quali la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di risarcimento, l’eventuale prescrizione opponibile, integranti, nei confronti delle parti coinvolte ed in specie dei danneggiati, posizioni di diritto soggettivo perfetto, non suscettibili di essere degradate o affievolite ad interesse legittimo dalla discrezionalità dell’Amministrazione. Tali questioni rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, n. 132/2015). Cons. Stato Sez. III, 18/11/2015, n. 5276
In tema di danni derivanti da emotrasfusione o assunzione di emoderivati con sangue infetto, la sopravvenienza della procedura di equa riparazione del pregiudizio, ai sensi dell’art. 27 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, non giustifica il rinvio del giudizio risarcitorio in fase di legittimità , in quanto le due erogazioni – aventi diversa natura, funzione e presupposti – possono coesistere e non interferiscono reciprocamente, salva la previsione della detrazione di quanto già eventualmente percepito a titolo risarcitorio, in forza di sentenza esecutiva. (Rigetta, App. Lecce, 20/02/2012). Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 10/12/2014, n. 25964 (rv. 633544)
In materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della Salute non ha l’obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato attesa la necessità della forma scritta “ad substantiam” dell’accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l’intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonchè l’esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'”an” che sul “quantum”, in ordine all’interesse a reciproche concessioni con la controparte. (Rigetta, App. Torino, 10/11/2011). Cass. civ. Sez. VI – 3, 30/07/2014, n. 17403 (rv. 632281)
La possibilità di addivenire ad accordi transattivi a seguito della proposizione della domanda di risarcimento del danno da trasfusione di sangue infetto rientra nella giurisdizione del giudice civile e la domanda di risarcimento per l’eventuale ritardo nella risposta da parte della P.A. alla richiesta transattiva da parte del danneggiato proposta davanti al giudice amministrativo è inammissibile. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 09/07/2014, n. 7296 in Danno e Resp., 2014, 10, 959
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo relativa al diniego di ammissione alla procedura transattiva prevista dalle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244 relativamente alla causa risarcitoria attivata da coloro che hanno diritto all’indennizzo per aver contratto malattie a seguito di trasfusioni con sangue infetto. T.A.R. Lazio Sez. III quater, 05/05/2014, n. 4623 in Giornale Dir. Amm., 2014, 7, 750
Deve concludersi per la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, in applicazione della previsione dell’art. 2, 10 comma della 1. 7 agosto 1990, n. 241 e del generale principio di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato. Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento stesso (da individuarsi, in mancanza di specifica indicazione, nel termine sussidiario cli novanta giorni previsto dall’art. 2, 30 comma della 1. 7 agosto 1990 n. 241), deve quindi trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma 1. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito delle domande già a suo tempo presentate. Peraltro, siffatto obbligo non puo venir meno in ragione della mancata emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali cli concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 5 del d.m. 28 aprile 2009 n. 132, trattandosi di un adempimento che doveva già essere effettuato dalla stessa Amministrazione resistente. Deve quindi essere annullato l’atto impugnato ed affermato l’obbligo per il Ministero della salute di pronunciarsi con provvedimento espresso sulle domande di adesione alla transazione presentate dai ricorrenti, anche previa emanazione del decreto di natura non regolamentare sopra citato, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. TAR Lazio, del 17 febbraio 2012, n.1682