Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Trasferimento competenze Regioni
Allorché una competenza amministrativa sia attribuita dallo Stato alle Regioni (nella specie, in materia di erogazione degli indennizzi per aver contratto infezioni HIV da trasfusioni di sangue), il provvedimento con il quale la Regione si spoglia della competenza medesima e la trasmette ad un ente dipendente (le AUSL), ove non preveda inequivocabilmente il trasferimento delle potesta attribui- te dalla legge nella loro pienezza, costituisce mera delega dell’esercizio dei diritti, poteri e doveri spettanti alla Regione, che rimane legittimata passiva in ordine alle azioni giudiziarie intentate dagli utenti del servizio. (Nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la Regione Veneto, con la legge reg. n. 35 del 2001, aveva attribuito alle AUSL solo potesta istruttorie ed esecutive nel- la erogazione delle provvidenze, senza margini di discrezionalità , e che solo con la successiva legge reg. Veneto n. 23 del 2007, inapplicabile ratione temporis, era stato previsto un effettivo trasferimento di funzioni, il cui processo era ancora da completare perché in attesa delle ulteriori determinazioni attuative). (Rigetta, App. Venezia, 11 Gennaio 2006).
(Cass. civ., sez. lav., 1/7/2008, n. 17976, in Mass. Giur. it., 2008 – CED Cassazione, 2008).