Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Una tantum 30% vaccinazioni non previsto per le trasfusioni
I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, cui devono essere parificati i soggetti che hanno riportato un danno derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società , hanno diritto, oltre all’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210 del 1992, ad un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo, dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso, secondo i criteri forfettari ex art. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 23/02/2016, n. 3545
In tema indennizzo una tantum previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e dalla successiva L. 25 luglio 1997, n. 238, la formula della legge appare escludere, prima facie, che altre categorie di soggetti protetti dalla legge (danneggiati da emotrasfusioni e da somministrazione di emoderivati, personale ospedaliero che abbia contratto il contagio per ragioni di servizio) abbiano diritto alla provvidenza aggiuntiva limitando chiaramente i possibili fruitori di detto indennizzo, nel senso che esso puo spettare solo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni.
Cass. civ. Sez. III, 09/03/2010, n. 5670 in Giur. It., 2011, 2, 301 nota di COLUCCI e in Ragiusan, 2011, 323-324, 219