Giurisprudenza massimata – Indennizzo Legge n.210/92
Vaccinazioni non obbligatorie
In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, l’art. 3 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, nel prevedere un ulteriore indennizzo in favore ai soggetti che già usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, ne subordina la corresponsione alla rinuncia, con atto formale, alla prosecuzione di ogni contenzioso giudiziale proposto ai sensi della medesima legge, ivi inclusi i giudizi concernenti il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, in qualsiasi stato e grado del procedimento si trovino, ivi compresa la fase esecutiva, con esclusione dei soli giudizi che concernono le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dagli interessati per atto illecito, di cui all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 1 delle legge n. 229 del 2005. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 11/05/2010). Cass. civ. Sez. lavoro, 07/04/2014, n. 8059 (rv. 630073)
In tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomelite, il diritto all’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di rigetto della domanda del ricorrente, il quale aveva dedotto l’inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest’ultimo e la malattia successivamente contratta). (Rigetta, App. Bologna, 07/09/2011). Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 18/03/2014, n. 6266 (rv. 630067)
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) nella parte in cui non riconosce il diritto ad un indennizzo a favore di coloro che hanno subito le conseguenze previste dalla legge, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia.
Corte cost., 26/04/2012, n. 107 in Danno e Resp., 2012, 11, 1063 nota di PONZANELLI e in Foro It., 2013, 4, 1, 1123
La menomazione (disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio) subita da un minore sottoposto ad una vaccinazione non obbligatoria (nel caso concreto MPR) non e ostativa al riconoscimento dell’indennizzo previsto nella legge n. 210/1992. Trib. Rimini Sez. lavoro, 15/03/2012 in Danno e Resp., 2012, 11, 1067 nota di PONZANELLI
Qualora un soggetto contragga una patologia irreversibile a causa della somministrazione di una vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia, ancorchè non obbligatoria, ma solo raccomandata, questi avrà comunque diritto ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210 del 1992. Trib. Milano Sez. lavoro, 18/07/2011