Giurisprudenza massimata – Sangue infetto
Valore probatorio dei verbali C.M.O.
I verbali della Commissione ex art. 4 della legge n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la commissione attesta avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti. Viceversa, le valutazioni costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice il quale puo valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non puo mai attribuire loro valore di vero e proprio accertamento. Trib. Firenze Sez. II, 15/01/2014.
I verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4, l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale puo valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non puo mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento. (Cass. civ., sez. un., 11/1/2008, n. 577, in Resp. civ., 2008, 5, 397, Calvo – Nuova giur. civ., 2008, 5, 1, 612, De Matteis – Ragiusan, 2008, 289-290, 210).