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Finanziaria incostituzionale, la battaglia parte da Latina

Dall’indennizzo per l’epatite contratta da una trasfusione alla presunta illegittimità costituzionale della Legge Finanziaria. Argomenti apparentemente molto distanti accomunati da un ricorso giudiziario partito da Sezze e depositato presso il Tribunale di Latina

La storia è quella di un uomo di Sezze che, come altre centinaia di persone in provincia, ha contratto l’epatite da una trasfusione negli anni dello «scandalo del sangue infetto». Assistito dall’avvocato Renato mattarelli, l’uomo chiede l’indennizzo al Ministero della Salute secondo quanto previsto dalla legge 210 del 1992. Il Tribunale gli dà ragione ma le cose cambiano con l’approvazione della legge 122 del 2010 che converte il contenuto della manovra finanziaria del Governo varata nel maggio dello stesso anno. I commi 13 e 14 dell’articolo 11 sono dedicati proprio alla legge che indennizza chi ha contratto malattie da trasfusioni o vaccinazioni. Viene stabilito, in modo incostituzionale secondo l’avvocato Mattarelli, che «la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione» a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Cosa significa? Le integrazioni della legge 210 del 1992 individuano due tipi di indennizzo: l’indennità integrativa speciale (pari al 95% del totale) e l’indennizzo in senso stretto (5%). Fin dall’inizio il Ministero interpreta in senso restrittivo la legge, stabilendo che il 95% dell’indennizzo non va rivalutato e deve restare ancorato al 1992. Intepretazione bocciata dalla Corte di Cassazione e dalle corti di merito che invece avevano stabilito la rivalutazione completa.

Almeno fino all’ottobre del 2009 quando la Suprema Corte ha invertito il precedente orientamento fornendo un assist al Governo. Secondo la legge Finanziaria, dunque, l’assegno di 542 euro al mese (per l’ottava categoria) risalente al 1992 può essere portato a 540 euro oggi, contro gli 858 euro in caso di rivalutazione completa. «E’ evidente – spiega l’avvocato mattarelli – che l’applicazione della rivalutazione in senso restrittivo produce un inammissibile squilibrio dell’indennizzo (che ha base assistenziale) rispetto ad altri emolumenti diversamente ben ancorati al costo della vita».

L’avvocato Mattarelli contesta la «corretta interpretazione autentica» disposta dal Governo poiché «quanto legiferato corrisponde non al blocco della rivalutazione ma ad una svalutazione coatta». Viene censurata, inoltre, l’urgenza interpretativa «che arriva solo dopo 18 anni con un decreto legge» considerando poi che «lo Stato, che è parte processuale in causa, condiziona l’esito ad esso sfavorevole ed interviene direttamente facendosi giustizia da sé abusando del proprio potere legislativo a discapito di quello giurisdizionale»

 

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