SUCCESSI GIUDIZIARI
Fra le molte abbiamo proposto con successo:
– una causa per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cpc che ha rovesciato la precedente sentenza passata in giudicato da tre anni con cui il tribunale rigettava la domanda di indennizzo legge n. 210/1992 proposta da un altro studio legale.
La sentenza revocata aveva dichiarato l’assenza del nesso di causalità fra trasfusioni, somministrate al nostro cliente durante un ricovero del 1973, e contagio da epatite C (HCV).
Sulla scorta di ulteriore documentazione di altre trasfusioni del 1974 – non depositata negli atti della precedente causa e che abbiamo acquisito successivamente con data di autentica aggiornata – abbiamo fatto riaprire il processo per la decisività dei nuovi documenti e per fatto dell’avversario che avrebbe dovuto acquisire d’ufficio, nel fascicolo della domanda di indennizzo, e già nella fase amministrativa tutta la copiosa documentazione sanitaria, compresa quella trasfusionale, del nostro assistito come previsto dalla Circolare 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072 del Ministero della Sanità (Trib. Pescara, 26/01/2001 – P.Q.M., 2001, f. 1, 83).
La sentenza di accoglimento del nostro ricorso ha permesso al nostro cliente di percepire i ratei di indennizzo arretrati e quelli via natural durante.
– Diverse cause in cui era stata dichiarata l’intempestività della domanda di indennizzo per decadenza/prescrizione dalla scoperta del danno o per decadenza della proposizione del ricorso amministrativo avverso il giudizio negativo della Commissione Medica Ospedaliera o per decadenza dal ricorso giudiziario avverso il parere dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute sul ricorso amministrativo.
– Ricorsi avverso giudizi amministrativi di assenza di nesso di causalità per carenze documentali delle trasfusioni poiché abbiamo allegato che lo smarrimento delle cartelle cliniche o delle schede dei donatori non può rivolgersi in danno del paziente in quanto non è custode e non ha potere di copia dei documenti conservati o vigilati proprio dall’avversario.
– In sede amministrativa il riconoscimento dell’indennizzo legge n. 210/1992 anche laddove il danneggiato aveva conosciuto il danno decine anni prima.
– Nell’area della vaccinazioni non obbligatorie abbiamo ottenuto sentenze favorevoli per somministrazioni avvenute nel 1958.