Sentenza del Tribunale di Roma, 14 Giugno 2001
L’ammissibilità della domanda
Il Ministero convenuto l’ha infondatamente contestata sul presupposto della vigenza di una disciplina specifica che prevede a carico dello Stato il pagamento di un indennizzo destinato a coprire parte dei danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Si tratta di una normativa (v. legge n. 210 del 25.2.1992, mod. dalla legge n. 237 del 25.7.1997) che ha introdotto un sistema di sicurezza sociale con la finalità solidaristica (artt. 2 e 32 Cost.) di soccorrere quanti abbiano subito danni in conseguenza di un’attività di cura promossa dallo Stato per la tutela della salute pubblica, esonerando la parte dall’accidentato percorso dell’azione di responsabilità civile ex art. 2043 c.c.. L’ammissibilità del concorso delle due forme di tutela (per ulteriori profili vedi il par. 11) è stata ammessa dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 307/1990, 118/1996, 27/1998) e dalla giurisprudenza di merito (oltre al precedente specifico costituito dalla citata sentenza del Tribunale di Roma sul punto confermata in secondo grado, v. App. Milano, 22.10.1996, in Danno e resp., 1997, 734). La questione di legittimità costituzionale dedotta dagli attori nell’ipotesi di ritenuta inammissibilità dell’azione risarcitoria è, pertanto, superata.