Sentenza del Tribunale di Roma, 14 Giugno 2001
I danni risarcibili
La domanda, pertanto, dev’essere accolta ed il Ministero della sanità condannato al risarcimento dei danni biologici, alla vita di relazione, patrimoniali e, vista la rilevanza penalistica dei fatti (v. par. 3), anche morali subiti da attori ed intervenuti a causa della descritta condotta illecita posta in essere dal convenuto, da liquidarsi in separato giudizio. Nel quale dovrà essere decisa anche la questione, che sfugge all’ambito naturale del presente giudizio avente ad oggetto una domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, relativa alla cumulabilità (riassuntivamente affermata dagli attori nella formula “oltre ed in aggiunta a quanto eventualmente percepito ai sensi delle leggi nn. 210 del 1992 e 238 del 1997″) o meno delle somme che potranno essere liquidate a titolo risarcitorio con quelle già percepite o percepibili, ai sensi delle leggi nn. 210 del 1992 e 238 del 1997.