Sentenza del Tribunale di Roma, 14 Giugno 2001
La competenza territoriale
Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito ai sensi dell’art. 25 c.p.c., essendo invece, a suo avviso, competenti i giudici dei luoghi ove le infezioni sono state singolarmente contratte (forum delicti) ovvero ove i singoli danneggiati hanno il domicilio, in quanto lì, secondo le norme della contabilità pubblica (v. art. 54 r.d. n. 2440 del 1923), dovrebbe avvenire il pagamento da parte dell’amministrazione (forum destinatae solutionis).
L’eccezione è però incompleta e, quindi, deve considerarsi come non proposta (art. 38, co. 2, c.p.c.), non essendo stati indicati i giudici ritenuti competenti in relazione alle domande risarcitorie promosse da ciascun danneggiato. Né è condivisibile l’affermazione del Ministero secondo cui si tratterebbe di competenza inderogabile e rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 9 r.d. 30.10.1933, n. 1611. A prescindere dal rilievo che dalla documentazione sanitaria allegata molto spesso non risulta in quale luogo la trasfusione o la somministrazione di emoderivati sia avvenuta (luogo che, del resto, non si deve confondere con quello in cui sono state successivamente effettuate le analisi di rilevazione dei virus), sicché non è possibile risalire alla precisa identificazione di un diverso forum delicti che giustifichi la declaratoria di incompetenza del giudice adito, è bene chiarire, come la dottrina ha già osservato, che la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale inderogabile riguardante il foro delle amministrazioni dello Stato è ormai soggetta (dopo la novella processuale della l. n. 353 del 1990) alla preclusione costituita dalla prima udienza di trattazione (artt . 38, co. 2, e 183 c.pc.), che riguarda del resto ogni caso di inderogabilità prevista dalla legge (v. art. 28, ult. pt., c.p.c.) e persino l’incompetenza per materia. Sicché la dedotta incompetenza per territorio non potrebbe essere dichiarata d’ufficio, non essendo stata rilevata entro la prima udienza di trattazione.