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La prescrizione

Sentenza del Tribunale di Roma, 14 Giugno 2001

Litisconsorzio originario e degli interventi

Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, risalendo i fatti contestatigli agli anni “˜80 ed essendo, quindi, decorso il termine di cinque anni (art. 2947 c.c.) con riferimento alla data di introduzione del presente giudizio.

Si deve premettere, come già  rilevato dalla Corte d’appello nella più volte citata sentenza, che il termine di prescrizione è di dieci anni, in considerazione della rilevanza penalistica del comportamento del Ministero nella diffusione delle infezioni virali in questione, essendo configurabili astrattamente i reati dell’epidemia colposa ovvero dell’omicidio colposo o delle lesioni colpose plurime (artt. 2947, co. 3, c.c. e 157, n. 3, c.p.).
Inoltre, è importante sottolineare che il giorno della verificazione del fatto illecito quale dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 cc. deve essere identificato con quello in cui la condotta illecita abbia inciso nella sfera giuridica del danneggiato con effetti esteriorizzati e conoscibili dal medesimo, nel senso che la persona abbia avuto reale e concreta consapevolezza dell’esistenza e gravità del danno (v. App. Roma cit. e, tra le tante, Cass. n. 8845/1995).

L’acquisizione delle malattie virali in questione da parte di attori ed intervenuti (e di coloro che sono deceduti) non è contestata dal Ministero e risulta (tranne che in pochissimi casi) dalle certificazioni effettuate (successivamente al 1992), ai fini del riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 e succ. mod., dalle commissioni mediche ospedaliere o da altri organismi sanitari (quali, ad esempio, i servizi di assistenza emofilici presso presidi ospedalieri), ove è affermato anche il nesso causale tra le trasfusioni o la somministrazione di emoderivati ed il contagio dell’infezione.

Come ritenuto in modo condivisibile dalla Corte d’appello, le suddette certificazioni hanno consentito alle persone di conoscere l’esistenza delle malattie e la loro rapportabilità causale alle trasfusioni ovvero agli emoderivati, sicché è ad esse che si deve fare riferimento ai fini della decorrenza del dies a quo della prescrizione, la quale quindi non si è compiuta. Occorre precisare che ad alcune delle suddette certificazioni sono allegate schede informative ove sono indicati i periodi, anche molto lunghi, in cui sono avvenute le trasfusioni ovvero sono stati somministrati gli emoderivati. Tuttavia, nessun rilievo è possibile attribuire a queste indicazioni temporali ai fini della decorrenza della prescrizione in mancanza di qualsiasi elemento di prova (che avrebbe dovuto essere fornito dal Ministero, il quale, del resto, nulla al riguardo ha specificamente allegato) in ordine alla conoscenza che la persona aveva del contagio e della gravità della malattia nel momento in cui era sottoposto alle pratiche trasfusionali. Ugualmente, non può attribuirsi valore ai riferimenti indiretti, a volte contenuti nelle schede sopra menzionate, alle date in cui sarebbero state effettuate le diagnosi ovvero rilevate sierologicamente alcune patologie virali: a prescindere dall’imprecisione di queste indicazioni (ad esempio, nei casi di xxxxxx si legge: “rilevamento siorologico HIV” nel 1983 o 1984, cioè in anni in cui l’HIV non era rilevabile dal sangue), non si può presumere che in quelle date la persona abbia avuto piena conoscenza dei risultati di quelle stesse diagnosi (delle quali, è importante sottolineare, non è stata prodotta documentazione redatta all’epoca) e, soprattutto, della gravità dell’infezione e delle sue conseguenze. Si consideri che l’HIV è molto spesso asintomatico (e solo negli ultimi anni sono state introdotte terapie farmacologiche) sino al manifestarsi dell’Aids conclamato, sicché l’effettiva consapevolezza dell’evento dannoso nelle sue reali componenti, ai fini della decorrenza della prescrizione, non può, in mancanza di qualsiasi attività assertiva e probatoria del Ministero che l’ha eccepita, semplicisticamente individuarsi nella data di rilevazione sierologia del virus. Né, del resto, potrebbe obiettarsi che la domanda risarcitoria di attori ed intervenuti riguarderebbe soltanto i danni alla salute causati dallo stato di sieropositività per HIV, essendo la domanda chiaramente rivolta al risarcimento di tutti i danni conseguenti al contagio, ivi compresi quelli, che saranno accertati in separato giudizio, connessi all’Aids conclamato.

Quanto a coloro (es.: xxxxxx) per i quali non si rinviene in atti la certificazione sanitaria, si osserva che, non avendo il Ministero contestato l’esistenza delle malattie virali di cui trattasi e la loro rapportabilità ad eventi trasfusionali in senso lato nè avendo allegato (e dimostrato) alcunché riguardo all’epoca in cui costoro avrebbero avuto consapevolezza delle malattie, l’eccezione di prescrizione si deve ritenere ugualmente infondata.

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