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Litisconsorzio originario e degli interventi

Sentenza del Tribunale di Roma, 14 Giugno 2001

Litisconsorzio originario e degli interventi

Il convenuto ha eccepito che, essendo i diritti vantati dalle parti originarie istanti in via risarcitoria non comuni ma distinti ed autonomi, non ricorrerebbero i presupposti del litisconsorzio originario e di quello successivo provocato dai numerosi interventi in corso di causa.

L’infondatezza di questa prospettazione è stata già  rilevata in una fattispecie analoga a quella in esame (si trattava di una domanda risarcitoria promossa, in via di azione e di intervento, contro il Ministero della sanità  da soggetti che, essendo affetti da patologie emorragiche, contrassero infezioni virali a seguito di trasfusioni di sangue o della somministrazione di emoderivati) dalla Corte d’appello di Roma (che, su questo punto, ha confermato la già  citata sentenza del Tribunale di Roma del 27.11.1998), la quale ha osservato che “alla stregua della menzionata disposizione di rito [art. 103 c.p.c.] il litisconsorzio facoltativo è ammissibile non soltanto, in senso proprio, nel caso di cause connesse, ma pure, nel senso c.d. improprio, allorché la pluralità di cause imputabili ai diversi soggetti agenti presenti in comune la risoluzione di identiche questioni, fattispecie quest’ultima ricorrente nel caso in esame in cui la suddetta comunanza è rappresentata dalla risoluzione delle questioni della risarcibilità del danno da emotrasfusioni “¦ e della sussistenza o meno al riguardo della responsabilità aquiliana del Ministero, ragioni che correttamente hanno indotto il primo giudice”¦ alla trattazione unitaria della cause” (App. Roma cit., 4.10.2000, p. 28-29).

L’ammissibilità degli interventi, contestata dal convenuto con riferimento all’art. 105 c.p.c., è stata ugualmente affermata dal tribunale di Roma il quale (nella stessa sentenza poc’anzi citata) ha osservato che gli stessi “non possono ritenersi “¦come proposti nè in via principale (art. 105, co.1, c.p.c.) nè ad adiuvandum (art. 105, co. 2, c.p.c.)”¦ infatti, i soggetti intervenuti hanno fatto valere nei confronti della originaria ed unica parte convenuta un diritto relativo all’oggetto e/o dipendente dal titolo dedotto nel processo. In altre parole gli intervenuti costituitisi successivamente nel corso del giudizio hanno inteso far valere un loro diritto autonomo ma connesso a quello azionato dalle parti attrici sotto il profilo sia dell’oggetto (accertamento della responsabilità della convenuta pubblica amministrazione e consequenziali statuizioni), che della medesima causa pretendi (fatto illecito omissivo-commissivo ascrivibile, secondo la prospettazione attorea, al ministero). In conclusione, quelli effettuati in corso di causa devono più esattamente qualificarsi come interventi adesivi autonomi o litisconsortili interventi tipici dei soggetti terzi rispetto all’originario rapporto processuale” e che, come ha osservato la corte d’appello (che, su questo punto, ha confermato la sentenza di primo grado), “ben avrebbero potuto fin dall’inizio agire ex art. 103 c.p.c. nello stesso processo attesa la dipendenza della decisione da identiche questioni. Neppure ““ prosegue la sentenza ““ al riguardo può essere condivisa l’argomentazione del suddetto Ministero, secondo cui in relazione ai detti interventi sarebbe stata necessaria l’accettazione del contraddittorio da essa amministrazione, originaria convenuta, attesoché la qualità di parte legittimata ad causam si acquista per effetto dell’intervento e non già  per effetto del consenso di quella nei confronti della quale l’intervento è fatto valere” (v. App. Roma cit., p. 29).

Né, del resto, l’inammissibilità potrebbe essere argomentata sulla base dell’opinione, invero minoritaria, secondo cui il sistema di preclusioni semirigido, qual è quello introdotto dal legislatore degli anni ’90, abbia inciso anche sul regime dell’intervento in causa, nel senso che l’art. 268, co. 1, c.p.c. (il quale ammette l’intervento sino a che non vengano precisate le conclusioni) riguarderebbe soltanto il cosiddetto intervento adesivo dipendente, che è quello con il quale non viene fatto valere un diritto proprio ma si vogliono sostenere le ragioni di una delle parti del processo (il terzo, in tal caso, non proponendo una domanda autonoma, potrebbe intervenire sino all’udienza di precisazione delle conclusioni e subirebbe soltanto le limitazioni alla propria attività processuale previste nell’art. 268, co. 2, c.p.c.), mentre gli altri interventi, adesivo autonomo (o litisconsortile) ovvero principale, concretandosi nella formulazione di domande nuove rispetto a quelle introdotte dalle parti originarie, incorrerebbero nelle preclusioni operanti nei confronti delle parti originarie, con la conseguenza che, se l’interesse del terzo sorge dalla domanda attrice, egli dovrebbe intervenire (e proporre le domande) nel termine fissato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. per la costituzione del convenuto (o quanto meno nei venti giorni prima della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.), analogamente a quanto è disposto nel rito del lavoro dall’art. 419 c.p.c. Tuttavia, come già  ritenuto da questo tribunale (v. sent. 21.1.2000, in Foro it., 2000, 2045), a differenza di quanto stabilito nel rito del lavoro, l’art. 268 c.p.c. non prevede affatto che l’intervento debba avvenire entro il termine previsto per la costituzione del convenuto (ovvero nei venti giorni precedenti l’udienza di trattazione) ma, al contrario, ammette l’intervento di terzi, senza alcuna distinzione, fino al momento della precisazione delle conclusioni ed anche la Cassazione (v. sent. n. 4771/1999) ha ritenuto che, tranne quella istruttoria sancita dall’art. 268, co. 2, c.p.c., nessuna preclusione, specie quella assertiva (che è ritenuta coessenziale all’intervento principale e litisconsortile), può dirsi operante nei confronti dell’interventore, verso il quale non vale infatti il divieto, che vincola le parti originarie, di proporre domande nuove.

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