Sentenza del Tribunale di Roma, 14 Giugno 2001
La provvisionale – Le spese processuali
Non può essere accolta la generica richiesta di provvisionale (in lire 400 o 600 milioni pro-capite), in mancanza di qualsiasi riferimento ed accertamento alla concreta entità dei risarcimenti che potranno singolarmente essere riconosciuti, al di là dei solo orientativi parametri rappresentati dall’indennizzo, comunque verosimilmente goduto da molti, ai sensi delle citate leggi sopra citate.
Sussistono giusti motivi di parziale compensazione delle spese processuali, in considerazione della novità , rilevante complessità ed incertezza della lite.