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Speranza ai trasfusi dalla Cassazione

Una sentenza riapre i termini del risarcimento danni per gli infettati pontini.

I malati pontini che hanno contratto malattie come l’Hiv e l’epatite C e B a causa di trasfusioni con sangue infetto in periodi di tempo anteriori agli anni “˜80 nelle strutture sanitarie della provincia oggi possono sperare: la Cassazione aderendo all’orientamento della principale dottrina giuridica ha riaperto i termini del risarcimento danni permettendo ai moltissimi infettati in tutta la provincia di inoltrare l’iter al Ministero della salute.

Nel caso di Latina come abbiamo segnalato recentemente sono tanti i pazienti (basti pensare che ci sono quattrocento pratiche giacenti all’Ufficio della Asl di piazza Celli) che hanno contratto le malattie debilitanti da emotrasfusioni con sangue infetto negli anni 70 e 80 nelle strutture ospedaliere pontine e che dopo trenta anni sono ancora in attesa di avere giustizia.

Con una storica sentenza dell’11 gennaio 2008, la n. 581, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato il precedente orientamento di una sua propria Sezione che con Sentenza 31/05/2005, n.11609 aveva escluso il risarcimento dei danni alla salute per contagio post-trasfusionale di gravi malattie infettive. Secondo l’orientamento precedente a fare da spartiacque temporale fra la responsabilità del Ministero della Salute, delle regioni e delle Asl territorialmente competenti (ivi compresa quella di Latina) vi erano gli anni di scoperta dei test rilevatori dei principali virus e precisamente: il 1978 per l’HBC (epatite B), il 1985 per l’HIV e il 1988 per l’HCV (epatite C). Pertanto chi avesse contratto una di queste malattie prima di tali periodi non avrebbe avuto e non ha concretamente avuto un risarcimento perchè, si effermava, non può essere condannato chi non poteva, in base alle conoscienze scientifiche del tempo, rilevare con un test che all’epoca non esisteva i singoli virus.

Così, chi ad esempio aveva contratto l’epatite C a seguito di trasfusioni di sangue prima del 1988 (e sono praticamente la stragrande maggioranza, lo scandalo del sangue infetto negli ospedali italiani comincia negli anni “˜70) non avrebbe avuto diritto al risarcimento. A spiegare i dettagli della sentenza sono gli avvocati Renato Mattarelli e Rosita Mezzini titolari dell’omonimo Studio Legale in Latina e del sito www.dannidasangue.it e che da anni si occupano di responsabiltà da contagio post-trasfusionale:
“La Sentenza dell’11 gennaio ha stabilito che non sussistono tre eventi lesivi (epatite B, aids, epatite) come se la loro origine avesse a che fare con tre serie causali autonome ed indipendenti, ma un unico evento lesivo e cioè la lesione dell’integrità fìsica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell’integrità. Pertanto già  a partire dalla data di conoscenza della patologia più remota (e cioè l’epatite B che si attesta nei primi anni “˜70) sussiste la responsabilità del Ministero della Salute anche per il contagio degli altri due virus (aids ed epatite C) che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge”.

La responsabilità del Ministero passa attraverso il mancato controllo dei donatori presso i centri trasfusionali degli ospedali locali perchè le conoscenze scientifiche sulla pericolosità delle trasfusioni da sangue erano note da sempre. Dunque un orientamento importantissimo per i malati perchè “restituisce finalmente ai propri assistititi i diritti inviolabili dell’uomo, ove il pregiudizio della salute non può essere mai soggetto a censure temporali. A maggior ragione quando tale pregiudizio è stato provocato, non da chicchessia, ma proprio da chi era deputato (gli ospedali) alla salvaguardia della salute pubblica”. Riunendo i numerosi ricorsi i giudici hanno inoltre stabilito che a seguito delle trasfusioni con sangue infetto, “non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o omicidio colposi”. Dunque una diversa tipologia di reato per episodi gravissimi in un luogo deputato alla cura della salute, episodi che hanno rovinato la vita di centinaia di pazienti.
Marianna Vicinanza – La Provincia

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